Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello Contro il Patteggiamento Non Ha Speranza
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini molto stretti entro cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Il caso in esame dimostra come un ricorso inammissibile sia l’esito quasi certo quando le doglianze non rientrano nelle specifiche eccezioni previste dalla legge, come la contestazione di una pena palesemente illegale. Questa pronuncia offre spunti fondamentali per comprendere la logica e la stabilità delle sentenze emesse su accordo delle parti.
I Fatti del Caso
Un individuo, a seguito di un accordo con la pubblica accusa (patteggiamento), otteneva dal Giudice dell’Udienza Preliminare una pena di sei mesi di reclusione per i reati di intralcio alla giustizia e lesioni personali aggravate. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso in Cassazione, sollevando tre principali motivi di doglianza.
In primo luogo, lamentava una violazione di legge per la mancata assistenza di un interprete e per la mancata traduzione degli atti processuali, sostenendo di non aver compreso appieno le conseguenze delle sue scelte. In secondo luogo, contestava i criteri utilizzati dal giudice per determinare la pena base e, infine, gli aumenti applicati per la continuazione tra i reati.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto tutte le argomentazioni, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione tipica per chi promuove un’impugnazione infondata che impegna inutilmente il sistema giudiziario.
Le Motivazioni della Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto i motivi del ricorso, evidenziandone la manifesta infondatezza. Per quanto riguarda la presunta violazione del diritto di difesa legata alla lingua, i giudici hanno rilevato che dagli atti processuali emergeva una realtà opposta. Esisteva infatti una procura speciale conferita al difensore e una rinuncia espressa a comparire all’udienza, atti che smentivano categoricamente la tesi della mancata comprensione o assistenza. Di fronte a prove documentali così chiare, la doglianza è stata giudicata pretestuosa.
Ancora più netta è stata la posizione della Corte sul secondo e terzo motivo, relativi alla quantificazione della pena. I giudici hanno richiamato il principio consolidato secondo cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi molto specifici, elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Tra questi rientra la possibilità di contestare una “pena illegale”, ovvero una pena che per tipo o misura non è prevista dall’ordinamento. Le censure del ricorrente, invece, non riguardavano una pena illegale, ma semplicemente una critica alle valutazioni discrezionali del giudice sulla pena base e sugli aumenti per la continuazione, aspetti che sono coperti dall’accordo tra le parti e non più sindacabili in sede di legittimità. Trattandosi di censure non consentite dalla legge, il ricorso si è rivelato ricorso inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche del Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza conferma la natura quasi “tombale” della sentenza di patteggiamento. Una volta che l’imputato e il pubblico ministero raggiungono un accordo sulla pena, le possibilità di rimettere in discussione tale patto sono estremamente limitate. L’obiettivo del legislatore è quello di garantire la stabilità di queste decisioni, che contribuiscono a deflazionare il carico giudiziario. Chi intende presentare un ricorso contro un patteggiamento deve essere consapevole che le uniche censure ammissibili sono quelle eccezionali, come l’applicazione di una pena non prevista dalla legge. Qualsiasi altro motivo, specialmente se smentito dai documenti o relativo a valutazioni coperte dall’accordo, condurrà inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità e a ulteriori sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. In particolare, le censure sulla quantificazione della pena non riguardavano una “pena illegale” e la lamentela sulla mancata assistenza di un interprete era smentita dagli atti processuali.
La mancata assistenza di un interprete è un valido motivo per impugnare un patteggiamento?
In teoria sì, ma nel caso specifico questa affermazione è stata considerata manifestamente infondata. La Corte ha verificato che il ricorrente aveva conferito una procura speciale al suo difensore e aveva rinunciato a comparire, dimostrando di aver compiuto scelte processuali consapevoli che contraddicevano la sua lamentela.
È possibile contestare l’entità della pena concordata in un patteggiamento?
No, non è possibile contestare la valutazione discrezionale che ha portato alla quantificazione della pena concordata. L’unica eccezione, secondo la legge, è il caso in cui la pena applicata sia “illegale”, cioè non prevista dall’ordinamento per tipo o misura, cosa che non si è verificata in questo procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28882 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28882 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: PILLA COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a KADA BORA( INDIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di LATINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la decisione con cui il Tribunale di Latina ha, ex art.444 cod. proc. pen., su richiesta delle parti, applicato la pena di sei mesi di reclusione in ordine al reato di cui all’ art. 377 cod. pen. (capo A) e di cui agli artt. 61 n.2, 582,583 comma 1 n.1 cod. pen. (capo B).
Ritenuto che il primo motivo – con cui il ricorrente lamenta violazione dell’art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., per la mancata assistenza di un interprete, nonché la mancata traduzione degli atti e della sentenza impugnata – è manifestamente infondato perché denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali, così come risulta dalla espressa procura speciale conferita al difensore e dalla sua rinuncia a comparire nel giorno dell’udienza.
Ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso con i quali lamenta la determinazione della pena e gli aumenti per la continuazione risultano manifestamente infondati non trattandosi di censure relative a pena illegale
Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 luglio 2024
Il consigliere estensore
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Il Pres ente