Ricorso Inammissibile: la Cassazione Chiarisce i Limiti dell’Appello
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale che i motivi del ricorso siano solidi e giuridicamente pertinenti. Un ricorso inammissibile è un’evenienza che blocca l’esame nel merito della questione, con conseguenze significative per l’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come e perché un ricorso possa essere respinto per manifesta infondatezza, delineando i confini entro cui deve muoversi la difesa.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato di interruzione di un pubblico servizio, previsto dall’articolo 340 del codice penale. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato avrebbe tenuto una condotta tale da ritardare e ostacolare una perquisizione domiciliare che le forze dell’ordine stavano per effettuare ai sensi dell’art. 41 TULPS.
Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su tre argomentazioni principali:
1. L’erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la sua condotta non rientrasse tra quelle previste per il reato contestato.
2. L’insussistenza del reato per mancanza di un effettivo turbamento del servizio pubblico.
3. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 4 luglio 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello preliminare, stabilendo che i motivi presentati dall’appellante non erano legalmente validi per giustificare un riesame in sede di legittimità. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni della difesa, evidenziandone la ‘manifesta infondatezza’.
Innanzitutto, i giudici hanno definito ‘erronea in punto di diritto’ la tesi secondo cui la condotta dell’imputato non potesse configurare il reato di interruzione di servizio pubblico. La Corte ha implicitamente confermato che anche un’azione che ritarda o ostacola un’attività di servizio, come una perquisizione, può integrare gli estremi del reato.
In secondo luogo, è stata respinta l’idea che mancasse un ‘effettivo turbamento’. La Corte ha sottolineato come i giudici di merito avessero già accertato e motivato puntualmente l’esistenza di una ‘apprezzabile alterazione’ del servizio, direttamente collegata alla condotta del ricorrente. Non è necessario, quindi, un blocco totale del servizio, ma è sufficiente una sua significativa perturbazione.
Infine, per quanto riguarda la richiesta di applicazione dell’art. 131-bis c.p., la Cassazione ha ritenuto corrette le motivazioni, seppur sintetiche, della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già evidenziato un ‘disvalore oggettivo’ del fatto e un”intensità del dolo’ tali da essere incompatibili con la ‘tenuità dell’offesa’ richiesta dalla norma.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma una sede di legittimità dove si valuta la corretta applicazione della legge. Un ricorso inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito di ulteriori spese. La decisione sottolinea inoltre che la valutazione sulla ‘particolare tenuità del fatto’ è un giudizio complesso, che tiene conto non solo dell’esito materiale ma anche dell’atteggiamento psicologico (dolo) dell’agente e del disvalore complessivo della sua azione.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, ad esempio perché sono manifestamente infondati, cioè palesemente privi di qualsiasi base giuridica seria.
Cosa si intende per ‘apprezzabile alterazione’ nel reato di interruzione di pubblico servizio?
Si intende una perturbazione significativa dell’attività di servizio, accertata e argomentata dal giudice, che non necessariamente deve consistere in un blocco totale o definitivo, ma che è comunque sufficiente a configurare il reato.
Quando non si applica la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Secondo la decisione in esame, non si applica quando il giudice di merito valuta che il disvalore oggettivo del fatto e l’intensità dell’intenzione colpevole (dolo) non sono compatibili con la lieve entità dell’offesa richiesta dalla norma.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35582 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ACRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti d legge in sede di legittimità in quanto in termini di manifesta infondatezza si contesta s possibilità di ritenere la perquisizione domiciliare effettuata ai sensi dell’ait 41 TULPS ritardata dalla condotta del ricorrente quale attività estranea al novero di quelle considerate dall’ad cp, tesi all’evidenza erronea in punto di diritto; sia la stessa configurabilità del reato in qu per l’assenza di un effettivo turbamento della relativa attività di servizio a fronte della ac e puntualmente argomentata apprezzabile alterazione correlata alla condotta del ricorrente; sia infine la mancata applicazione della causa di non punibilità ex ad 131 bis cp avendo la Corte de merito, con argomentazioni sintetiche ma puntuali e lineari, dato conto del disvalore oggetti del fatto e di una intensità del dolo non compatibili con la tenuità dell’offesa rivendicata difesa;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 4 luglio 2024.