Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6324 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6324 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 10/04/1962
avverso la sentenza del 14/06/2021 del GIUDICE COGNOME di FERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
t
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che:
l’appello come riqualificato in ricorso per cassazione ha ad oggetto sentenza di condanna del Giudice di Pace per il reato di cui all’art. 14, comma 5 uater, d.lgs. n. 286 del 1998 accertato il 6 gennaio 2021;
il provvedimento di espulsione rimasto inottemperato è stato emesso e notificato il 26 maggio 2017;
l’impugnazione è stata proposta per due motivi aventi ad oggetto, rispettivamente, la sussistenza dello stato di necessità determinato dalla condizione di indigenza e la non punibilità per particolare tenuità del fatto;
ritenuto che si verte in tema di permanenza di lunga durata atteso che tra l’ordine di espulsione e l’accertamento del reato sono trascorsi tre anni e mezzo e, fronte di tale dato, non è stato specificato se la condizione di indigenza è attuale o risalente;
con riferimento al secondo motivo, la circostanza, affermata dallo stesso ricorrente della presenza di altre condanne per il medesimo titolo di reato, esclude il presupposto della occasionalità richiesto dall’art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000;
inoltre, non risulta, che la causa di non punibilità sia stata richiesta in sede di cognizione e che da ciò discende una concorrente causa di inammissibilità, tenuto conto del principio per cui «in tema di procedimento davanti al giudice di pace, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dichiarata d’ufficio dal giudice, in assenza di deduzione specifica della difesa, richiedendosi ai fini del “decisum” di improcedibilità la mancata opposizione dell’imputato e della persona offesa e, pertanto, una partecipazione non compatibile con la pronuncia officiosa; ne deriva che la doglianza relativa all’improcedibilità per particolare tenuità del fatto non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità» (Sez. 1, n. 49171 del 28/09/2016, COGNOME, Rv. 268458);
ritenuto, inoltre, che «in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134» (Sez. 7, n. 43883 del 19/11/2021, Cusmà, Rv. 283043);
considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa
di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore de Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 19/12/2024