Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Limiti dell’Appello
Presentare un ricorso in Cassazione non significa avere un’altra possibilità di discutere i fatti del processo. È un giudizio di legittimità, dove si controlla la corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci ricorda un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di un atto che si limita a ripetere le stesse argomentazioni già respinte, senza una critica puntuale alla decisione impugnata. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire meglio i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per furto pluriaggravato, commesso in concorso con altre persone. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato colpevole dei reati ascritti, previsti dagli articoli 110, 624 e 625 (con le aggravanti della destrezza e della violazione di domicilio) del codice penale.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolando quattro distinti motivi di censura.
I Motivi del Ricorso e il Principio del Ricorso Inammissibile
La difesa ha contestato diversi aspetti della sentenza di secondo grado, tra cui:
1. Il momento consumativo del reato di furto.
2. La sussistenza dell’aggravante della destrezza.
3. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
4. Il diniego della sospensione condizionale della pena.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che nessuno di questi motivi potesse essere accolto, giudicando l’intero ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte Suprema
La Corte ha osservato che i quattro motivi di ricorso non erano altro che una riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Secondo i giudici di legittimità, il ricorso mancava di un elemento essenziale: la critica specifica e argomentata delle ragioni giuridiche che avevano sostenuto la decisione impugnata. In pratica, l’atto di appello si limitava a ripetere le stesse doglianze, senza spiegare perché il ragionamento del giudice di merito fosse errato in punto di diritto.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. Non si possono riproporre le stesse questioni fattuali o le stesse valutazioni già compiute dai giudici precedenti. L’obiettivo del ricorso di legittimità è individuare vizi di legge o difetti di motivazione (come la sua manifesta illogicità o contraddittorietà) nella sentenza impugnata.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che l’appellante non ha sviluppato argomentazioni giuridiche idonee a demolire la coerenza e la correttezza del percorso logico-giuridico seguito dalla Corte d’Appello. Pertanto, essendo i motivi meramente riproduttivi e privi di una critica effettiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica. Per evitare una declaratoria di inammissibilità, un ricorso deve andare oltre la semplice riproposizione dei motivi d’appello. È necessario condurre un’analisi critica e puntuale della sentenza che si intende impugnare, evidenziando specifici errori di diritto o vizi logici nel ragionamento del giudice. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. Una corretta tecnica di redazione dell’atto di impugnazione è, quindi, cruciale per la sua efficacia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza contenere una critica specifica e argomentata contro le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso erano ‘riproduttivi’?
Significa che la difesa si è limitata a ripetere le stesse argomentazioni e doglianze già sollevate e decise nel precedente grado di giudizio, senza aggiungere nuovi profili di illegittimità o criticare specificamente il percorso logico-giuridico del giudice di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7962 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7962 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 08/08/2000
avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati previsti dagli artt. 110, 624 e 625 n. 4 e 6 cod. pen.;
Ritenuto che i quattro motivi di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 2 paragrafo 1.1. sul tema della consumazione; pagg. 2 e 3 paragrafo 1.2. sulla sussistenza della aggravante della destrezza; pagg. 3 e 4 sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2025