Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Con la recente ordinanza n. 22047 del 2024, la Corte di Cassazione torna a ribadire un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio, ma di un organo di legittimità. Questo significa che la Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. L’analisi del caso in esame offre un chiaro esempio di quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale proprio per questo motivo, specialmente quando si contesta la responsabilità penale per un reato come la ricettazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di ricettazione, confermata dalla Corte d’Appello di Firenze. L’imputato, ritenuto penalmente responsabile, ha deciso di presentare ricorso per cassazione, lamentando un presunto ‘vizio di motivazione’ nella sentenza di secondo grado. Secondo la difesa, il ragionamento dei giudici d’appello che aveva portato alla conferma della sua colpevolezza era viziato dal punto di vista logico e non adeguatamente supportato dalle prove emerse durante il processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale, che preclude alla Suprema Corte di effettuare una nuova valutazione delle risultanze processuali. Il ricorso, secondo i giudici, si traduceva in una richiesta di riesaminare il merito della vicenda, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Ruolo della Cassazione e il concetto di Ricorso Inammissibile
Le motivazioni della Corte sono cristalline e didattiche. I giudici hanno spiegato che il compito della Cassazione non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, né di ‘saggiare la tenuta logica’ della sentenza impugnata confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Il controllo di legittimità si limita a verificare se la motivazione del giudice di merito sia esente da vizi logici manifesti e se abbia correttamente applicato le norme giuridiche.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e coerente, rispondendo puntualmente alle stesse obiezioni già sollevate in secondo grado. I giudici di merito avevano chiaramente esplicitato le ragioni del loro convincimento, fondando la dichiarazione di responsabilità dell’imputato su argomenti giuridici corretti. Il tentativo dell’imputato di mettere in discussione tale impianto argomentativo è stato quindi interpretato come una richiesta di rivalutazione fattuale, rendendo il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un caposaldo del processo penale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende ricorrere in Cassazione deve essere consapevole che non può semplicemente riproporre le stesse argomentazioni fattuali già respinte nei gradi precedenti, sperando in una diversa interpretazione delle prove. Il ricorso deve, invece, individuare specifici vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o una palese illogicità della motivazione che emerga dal testo stesso del provvedimento. In assenza di tali vizi, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con le relative conseguenze economiche per il ricorrente.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare vizi di legittimità (come errori di diritto o palesi illogicità della motivazione), mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non è consentita alla Corte di Cassazione.
Qual è il limite principale del giudizio della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il limite principale è che la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata, non riesaminare il merito della causa.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22047 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22047 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Viareggio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di ricettazione contestato, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato contestato (si vedano, in particolare, le pagg. 6 e 7);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024.