Il Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come funziona il giudizio di legittimità e quali sono i limiti invalicabili per chi intende presentare un ricorso. Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, significa che la Corte non entra nemmeno nel merito della questione, poiché l’atto presentato non rispetta i presupposti formali e sostanziali previsti dalla legge. Questo caso, relativo a una condanna per tentata rapina, illustra perfettamente perché non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione delle prove.
Il Caso: Tentata Rapina e l’Appello in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Firenze per il reato di tentata rapina. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso in Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza si basava su un presunto ‘difetto di motivazione’ da parte dei giudici d’appello.
In sostanza, la difesa non contestava un errore nell’applicazione della legge, ma proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti, basata su una diversa valutazione degli elementi di prova già esaminati nei gradi precedenti. Questo approccio è stato il punto centrale che ha portato alla decisione della Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Focus sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile senza mezzi termini. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
Il ruolo della Corte di Cassazione, come giudice di legittimità, non è quello di riesaminare le prove e decidere se l’imputato sia colpevole o innocente. Questo compito spetta esclusivamente ai giudici di merito, ovvero il Tribunale e la Corte d’Appello. La Cassazione ha il solo compito di verificare che il processo si sia svolto nel rispetto della legge e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria.
Chiedere alla Corte una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, come ha tentato di fare la difesa in questo caso, equivale a chiederle di svolgere un compito che la legge non le affida. Questo tentativo rende, di per sé, il ricorso inammissibile.
La Motivazione Esente da Vizi
La Corte ha inoltre sottolineato che la sentenza della Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici. I giudici di secondo grado avevano già esaminato e respinto le stesse doglianze sollevate in appello, spiegando in modo chiaro e coerente le ragioni del loro convincimento. Di fronte a una motivazione solida, la Cassazione non ha alcun potere di intervento per sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulla natura del ricorso. I giudici supremi spiegano che il motivo di ricorso proposto non era consentito dalla legge perché, di fatto, mirava a ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda. Questa richiesta esula completamente dai poteri della Corte di Cassazione. La valutazione degli elementi di fatto è riservata in via esclusiva al giudice di merito. La Corte richiama un principio consolidato, citando una storica sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402 del 1997), che ha tracciato in modo definitivo i confini tra giudizio di fatto e di diritto. Poiché il ricorso non denunciava un vizio di legge o un’illogicità manifesta della motivazione, ma si limitava a proporre un’interpretazione diversa, doveva essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni
Le conclusioni che si possono trarre da questa pronuncia sono nette e di grande importanza pratica. Chi intende ricorrere in Cassazione deve essere consapevole che non può sperare in un ‘terzo grado’ di giudizio nel quale rimettere in discussione l’intera vicenda. Il ricorso deve essere tecnicamente mirato a scovare errori di diritto o palesi vizi di logica nella sentenza impugnata. Qualsiasi tentativo di sollecitare una nuova valutazione delle prove si scontrerà inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti, un’attività che è riservata esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello) e non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
Il ruolo della Corte di Cassazione, definita giudice di legittimità, non è quello di riesaminare le prove o i fatti, ma di verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia priva di vizi logici e giuridici.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la decisione impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39113 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39113 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a OLBIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di tentata rapina ascritto al capo a), non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere un’alternativa ricostruzione del fatto mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, i quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, respingendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
Il Consigli este sore
Il Presidente