Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando il Giudice non può Riesaminare i Fatti
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma è fondamentale comprenderne i limiti. Non si tratta di un terzo processo per riesaminare le prove, ma di un controllo sulla corretta applicazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta perché un ricorso inammissibile è destinato al fallimento se tenta di trasformare il giudice di legittimità in un giudice di merito.
Il Caso in Analisi
Due persone, condannate dalla Corte d’Appello, hanno presentato ricorso in Cassazione per motivi diversi. La prima imputata contestava il riconoscimento della recidiva, sostenendo che non sussistesse, e lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il secondo imputato, oltre a dolersi anch’esso del diniego delle attenuanti, contestava la fondatezza stessa della sua condanna, criticando la motivazione della sentenza sulla sua responsabilità penale.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto entrambe le impugnazioni, dichiarandole inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Quando un ricorso si limita a proporre una diversa lettura delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti già valutati dai giudici precedenti, si scontra con il muro del ricorso inammissibile. La Corte Suprema non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Le Motivazioni
La Corte ha analizzato punto per punto i motivi dei ricorsi, evidenziandone la manifesta infondatezza e l’inammissibilità.
Per quanto riguarda la contestazione della responsabilità, i giudici hanno ribadito che una ‘rilettura’ degli elementi di fatto è preclusa in sede di legittimità. Il ricorso mirava a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove, un compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e giuridicamente corretta, e quindi non sindacabile.
Sul tema della recidiva, la Cassazione ha chiarito che la valutazione del giudice di merito è stata corretta. Non ci si può basare solo sulla gravità dei fatti o sul tempo trascorso, ma occorre esaminare il legame tra il nuovo reato e le condanne passate per verificare se esse indichino una ‘perdurante inclinazione al delitto’.
Infine, riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha specificato che il giudice non è tenuto a confutare analiticamente ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che esponga le ragioni della sua decisione basandosi sugli elementi ritenuti più rilevanti, respingendo implicitamente tutti gli altri.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, un ricorso in Cassazione deve concentrarsi su vizi di legge (violazione di norme, motivazione assente o illogica) e non su una diversa interpretazione delle prove. Tentare di ottenere un ‘terzo grado di merito’ porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. In secondo luogo, la decisione comporta conseguenze economiche per i ricorrenti: oltre al pagamento delle spese processuali, sono stati condannati a versare una somma alla Cassa delle ammende, a testimonianza della manifesta infondatezza delle loro doglianze. La scelta di impugnare una sentenza in Cassazione deve essere, quindi, ponderata attentamente, basandosi su solidi argomenti di diritto.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di valutare nuovamente le prove e i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge, non ricostruire i fatti. Un ricorso che chiede una nuova valutazione dei fatti viene dichiarato inammissibile.
Come valuta un giudice la sussistenza della recidiva?
Il giudice non si basa solo sulla gravità dei reati o sul tempo trascorso. Deve valutare concretamente, sulla base dei criteri dell’art. 133 c.p., il rapporto tra il nuovo reato e le condanne precedenti per capire se indicano una ‘perdurante inclinazione al delitto’ che ha influito sulla commissione del nuovo reato.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve confutare ogni argomento favorevole presentato dalla difesa?
No. Secondo la giurisprudenza consolidata, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi che ha ritenuto decisivi o comunque rilevanti, anche se ciò significa superare o disattendere altri elementi favorevoli all’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38976 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38976 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a NETTUNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo del ricorso della COGNOME, che contesta la sussistenza della recidiva, è manifestamente infondato;
che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in partic pag. 9 della sentenza impugnata) dei principi della giurisprudenza di legitti secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sul gravità dei fatti e sull’ arco temporale in cui questi risultano consumati, e egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 co il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti co verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativ una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinnino per la commissione del reato “sub iudice”;
osservato che il secondo motivo – comune ad entrambi i ricorsi – che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestament infondato in presenza (si veda pag. 9 per COGNOME e pag. 10 per COGNOME) di u motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affer da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motiv il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili da ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comun rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
considerato che il primo motivo del ricorso dell’COGNOME, che contesta l correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabil non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da q adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi lo giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in partic pag. 9);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘ril degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 64 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili co condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali ed alla somma di euro tremila ciascuno in favore della Cas delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente