Ricorso inammissibile: perché la Cassazione non è un terzo grado di giudizio
Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i limiti del suo sindacato, dichiarando un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per rapina. La decisione sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte Suprema non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito. Analizziamo questa pronuncia per capire meglio il ruolo della Cassazione e le conseguenze di un ricorso che non rispetta i canoni di ammissibilità.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il caso nasce dal ricorso di un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di rapina. L’imputato ha presentato appello in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Violazione di legge e difetto di motivazione: Secondo la difesa, la sentenza di condanna si basava su una motivazione illogica o insufficiente per affermare la sua responsabilità penale.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Il ricorrente contestava la decisione dei giudici di merito di non applicare le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, concludendo per la loro manifesta infondatezza e inammissibilità.
Il Ruolo della Corte di Cassazione come Giudice di Legittimità
Sul primo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato: il suo compito non è quello di riesaminare le prove e i fatti del processo, come se fosse un terzo grado di giudizio. La Cassazione è un giudice di legittimità, il che significa che il suo sindacato è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione della sentenza impugnata. Non può, quindi, sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado, né confrontare la motivazione della sentenza con altri possibili modelli di ragionamento. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano fornito una motivazione esente da vizi logici, spiegando chiaramente le ragioni del loro convincimento sulla base delle risultanze processuali.
La Motivazione sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato. La giurisprudenza costante afferma che, per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito faccia un riferimento adeguato agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la sua decisione. Non è necessaria una disamina analitica di ogni possibile elemento a favore dell’imputato. Nella vicenda in esame, la Corte d’Appello aveva motivato congruamente il diniego, rendendo la doglianza del ricorrente manifestamente infondata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano su due pilastri del diritto processuale penale. In primo luogo, il principio della limitazione del giudizio di cassazione alla sola legittimità. Questo impedisce che la Corte diventi un’istanza dove si possono rimettere in discussione all’infinito i fatti accertati nei precedenti gradi di giudizio, garantendo la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo. In secondo luogo, il principio secondo cui la valutazione degli elementi per la concessione delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale deve semplicemente fornire una motivazione logica e non contraddittoria, anche se sintetica. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile deriva direttamente dalla constatazione che i motivi proposti non rientravano nei limiti del sindacato di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame rappresenta un importante promemoria sulle funzioni della Corte di Cassazione e sui requisiti di ammissibilità di un ricorso. La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma a favore della Cassa delle ammende. Questo sottolinea come un ricorso non adeguatamente fondato su vizi di legittimità, ma che tenta di ottenere una nuova valutazione del merito, sia destinato all’insuccesso, con ulteriori conseguenze economiche per chi lo propone.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo ruolo è limitato a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
Perché il motivo di ricorso sulla responsabilità penale è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché, di fatto, chiedeva alla Corte una nuova valutazione delle risultanze processuali, compito che non le spetta. La Corte ha verificato che la motivazione della sentenza d’appello era logica e coerente, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Come deve essere motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza, per motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di un’analisi dettagliata di tutti gli aspetti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41770 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41770 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME CONCETTO (CODICE_FISCALE NUMERO_DOCUMENTO) nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge e difetto di motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il deli rapina, non è consentito dalla legge dalla legge, stante la preclusione per la C di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultan processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenu logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto t l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/20 Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitat ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 5 della sente impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini de dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il dini del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giu di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella speci veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente