Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
La Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma il suo ruolo non è quello di un ‘terzo processo’. Un’ordinanza recente ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta esclusivamente ai tribunali di merito. Analizziamo questa decisione per capire i limiti del giudizio di legittimità e le conseguenze per chi propone un ricorso non corretto.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di omicidio stradale, previsto dall’art. 589 bis del codice penale. Dopo la conferma della condanna nei primi due gradi di giudizio, la difesa ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. Il fulcro del ricorso, sebbene mascherato da presunto vizio di legittimità, si concentrava sulla ricostruzione della dinamica dell’incidente e sulla valutazione del materiale probatorio raccolto.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno sottolineato che le argomentazioni della difesa non sollevavano questioni sulla corretta applicazione delle norme di legge, ma chiedevano, in sostanza, una nuova e diversa lettura degli elementi di prova. Questo tipo di valutazione è precluso alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la legittimità della decisione impugnata, ossia controllare che non vi siano stati errori di diritto o vizi logici nella motivazione.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità. I giudici hanno osservato che le corti di primo grado e d’appello avevano fornito una motivazione ‘congrua e adeguata’, priva di vizi logici e basata su corretti criteri di inferenza e massime di esperienza condivise. Le conclusioni a cui erano giunti i giudici di merito erano coerenti e ben argomentate.
La difesa, invece, tentava di rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti, un’attività che rientra nella competenza esclusiva della Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato al di fuori dei confini del sindacato di legittimità. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: il ricorso per Cassazione deve essere formulato con estrema precisione tecnica, concentrandosi esclusivamente su reali vizi di legittimità. Tentare di ottenere una terza valutazione del merito della causa è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici. È essenziale comprendere che la Cassazione non è un ‘terzo grado’ di giudizio, ma un organo di controllo sulla corretta applicazione del diritto.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare errori di diritto (vizi di legittimità), mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo grado e d’appello, non alla Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione?
La Corte di Cassazione non riesamina i fatti del processo, ma si limita a verificare la corretta applicazione delle leggi e la logicità della motivazione delle sentenze emesse dai giudici di merito. È un giudice della legittimità, non del merito.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36622 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36622 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a OPERA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 589 bis cod. pen.
Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel motivo unico di ricorso, dietro l’apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 luglio 2024