Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31716 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31716 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Frosinone in composizione monocratica del 23/02/2021, che aveva ritenuto NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Frosinone, veniva trovato in Alatri e -computata la diminuente del rito abbreviato – lo aveva condannato alla pena di mesi venti di reclusione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore AVV_NOTAIO, denunciando carenza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nonché dolendosi della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, tesi – peraltro – ad ottenere una rivalutazione di aspett attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità.
3.1. Invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merit coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è volta – con tutta evidenza – ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il propor argomenti la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E’ costante, infat l’insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto, oltre che della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere – nel giudizio di legittimità «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una diversa lettura, in ordin ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile un diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, fra tante, Sez. 6, n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).
3.2. Parimenti inammissibili sono le censure sussunte nel secondo motivo. La valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l’onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissati dall’art. 133 cod. pen., s sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, riguardo a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assume essere
stati indebitamente pretermessi, nell’apprezzamento compiuto dal giudice impugnato.
Nel caso di specie, la Corte territoriale – condividendo le considerazioni già espresse in primo grado – ha sottolineato la non modesta portata del fatto, l’indifferenza mostrata dal soggetto, rispetto alle prescrizioni a li imposte e i suo plurimi precedenti penali. Trattasi di motivazione esaustiva e coerente, meritevole di rimanere immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 20 giugno 2024.