Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31254 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31254 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che confermava la responsabilità penale del primo per i delitti di cui agli artt. 81, co. 2, 582 e 585 c.p., 4 legge 110/1975, 61, n. 2 c.p., 58 2 e la responsabilità del secondo per il solo delitto di cui all’art. 588, co. 2.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del convincimento (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7); esula, infatti, dai poteri della Co di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento del decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, in mancanz di manifeste illogicità e gravi carenze del provvedimento impugnato (cfr., in tema, l’orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più rece pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; nonchè Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessinnone, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciandone l’illogicità, è manifestamente infondato e anch’esso formulato in fatto. L’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacat demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verific della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In proposito, basti rilevare che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg 8 e 9) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
12298
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P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente