Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio per riesaminare le prove, ma di garantire la corretta applicazione della legge. La decisione emerge da un caso di spaccio di sostanze stupefacenti, dove il ricorso inammissibile presentato dalla difesa ha portato alla conferma della condanna e a sanzioni aggiuntive. Analizziamo la vicenda per comprendere i confini del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Un giovane veniva condannato in primo grado dal Tribunale e successivamente dalla Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, aggravato ai sensi dell’art. 73, comma V, e 80 del DPR 309/1990. La condanna si basava su prove concrete: l’imputato era stato contattato tramite un profilo social corrispondente al suo nome ed era stato formalmente riconosciuto dal docente che aveva denunciato l’attività illecita.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, i giudici di merito non avevano adeguatamente considerato alcune discrepanze, come la presunta non corrispondenza tra il nome del profilo social e quello riferito dallo studente che aveva acquistato la dose, violando così il principio dell'”aldilà di ogni ragionevole dubbio”.
Il Ricorso Inammissibile e i Limiti della Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione è netta: i motivi sollevati dal ricorrente non erano critiche sulla legittimità della sentenza (cioè sulla corretta applicazione delle norme), ma “censure di merito”. In pratica, l’imputato non contestava un errore di diritto, ma chiedeva ai giudici della Cassazione una nuova e più favorevole valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti.
Questo tipo di richiesta esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione. Come stabilito da una giurisprudenza consolidata, il compito del giudice di legittimità è verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, esauriente e logicamente coerente, non di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Le Motivazioni della Corte
Nel motivare la propria decisione, la Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse ben argomentata e priva di illogicità. I giudici di merito avevano coerentemente spiegato che l’imputato era stato identificato tramite il suo profilo social e riconosciuto dal testimone chiave.
L’insistenza del ricorrente sulla discrepanza del nome è stata qualificata come un tentativo di proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. Di conseguenza, essendo il ricorso palesemente inammissibile e non essendoci prove di assenza di colpa da parte del ricorrente nel proporlo, la Corte ha applicato l’art. 616 del codice di procedura penale.
Le Conclusioni
La decisione si conclude con due statuizioni precise. In primo luogo, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In secondo luogo, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia serve come monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento per far valere errori di diritto, non un’ulteriore opportunità per discutere l’esito della valutazione probatoria. Chi tenta di forzare questi limiti si espone non solo a una sconfitta processuale, ma anche a significative conseguenze economiche.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti dall’imputato riguardavano una rivalutazione dei fatti e delle prove (censure di merito), un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo della corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
Quali sono i limiti del giudizio della Corte di Cassazione?
Il giudizio della Corte di Cassazione è limitato al controllo della corretta applicazione delle norme di diritto e alla verifica della logicità e coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Non può entrare nel merito delle prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, a meno che non si dimostri che l’impugnazione è stata presentata senza colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24228 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24228 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della di Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la s pronunciata dal Tribunale di Trapani che lo ha condannato per ordine il reato di cui comma V, 80 lett. a) e g) DPR 309/1990.
L’esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluz violazione del principio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio.
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi dedotti svolgono censure d pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa – e per il ricorrente pi – ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindac di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzi essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 – dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/1 Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Orbene, ne illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato argomentazioni, che l’imputato era stato contattato tramite profilo social corrisponde di NOME COGNOME e che era stato riconosciuto dal docente che aveva denunciato lo s A fronte di tale motivazione, il ricorrente insiste sulla mancata corrispondenza ricavabile dal profilo social ed il nome come riferito dallo studente cessionario de come esposto, la censura si limita a proporre una censura di merito che mira ad una ric alternativa del fatto, inammissibile in sede di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proc consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispos
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Am
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
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