Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una profonda conoscenza dei limiti del giudizio di legittimità. Un errore comune è tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove, una strada che conduce quasi sempre a una dichiarazione di ricorso inammissibile. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ribadisce con chiarezza il suo ruolo: non è un terzo grado di giudizio, ma un custode della corretta applicazione del diritto. Analizziamo questo caso per comprendere le ragioni dietro tale decisione e le implicazioni per chi si appresta a intraprendere questo percorso legale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Salerno. L’imputato, ritenuto penalmente responsabile nei primi due gradi di giudizio, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando la valutazione delle prove a suo carico e la qualificazione giuridica del reato.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali:
1. Vizio di motivazione e violazione di legge: Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito avessero errato nella valutazione delle prove, proponendo di fatto una lettura alternativa degli elementi fattuali che avevano portato alla sua condanna.
2. Errata qualificazione giuridica: In secondo luogo, lamentava la mancata riqualificazione del fatto contestato nel reato di furto, ritenendola più appropriata al suo caso.
La Decisione della Cassazione: Analisi sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. La decisione si fonda su principi consolidati della procedura penale che delimitano nettamente le competenze della Suprema Corte rispetto a quelle dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Le Motivazioni della Corte
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha sottolineato che le censure del ricorrente erano articolate ‘esclusivamente in fatto’. Chiedere alla Cassazione una ‘rilettura degli elementi di fatto’ o ‘l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione’ esula completamente dai poteri del giudice di legittimità. La Corte ha inoltre evidenziato come i giudici d’appello avessero fornito una motivazione ‘esaustiva e conforme alle risultanze processuali’, confermando la solidità della decisione di primo grado (la cosiddetta ‘doppia conforme’).
Relativamente al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto ‘manifestamente infondato’. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva già spiegato in modo coerente e logico perché non vi fossero prove di una partecipazione del ricorrente al furto di componenti meccaniche, rendendo incompatibile la richiesta di riqualificazione del reato. Il percorso argomentativo della sentenza impugnata è stato giudicato esente da ‘illogicità manifeste’.
Conclusioni
La pronuncia in esame è un chiaro monito sull’importanza di strutturare correttamente un ricorso per Cassazione. Non è possibile utilizzare questo strumento per ottenere una terza valutazione nel merito della vicenda. Il ricorso deve concentrarsi esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Qualsiasi tentativo di sconfinare nell’analisi dei fatti si scontra inevitabilmente con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti dall’imputato riguardavano una rivalutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo del giudizio di legittimità (corretta applicazione della legge e logicità della motivazione).
Cosa significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti?
Significa che la Corte non può comportarsi come un tribunale di terzo grado per stabilire come sono andati i fatti o per valutare nuovamente le prove (es. testimonianze, documenti). Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le leggi e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22160 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 2 della sentenza impugnata).
considerato che il secondo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di furto è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha sottolineato che non vi prova alcuna che il ricorrente abbia partecipato al furto delle parti meccaniche di proprietà della persona offesa, circostanza peraltro ritenuta incompatibile con le condotte poste in essere da quest’ultimo con percorso argomentativo coerente con le risultanze istruttorie ed esente da illogicità manifeste (vedi pag. 2 del provvedimento oggetto di ricorso).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024
tensore GLYPH
Il Pr dente