Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Rivedere i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del giudizio di legittimità, confermando che un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio sui fatti. Il caso in esame, relativo a una condanna per lesioni aggravate, offre un’importante lezione sulla differenza tra critica alla motivazione e tentativo di rilettura delle prove.
I Fatti del Caso: La Condanna per Lesioni Aggravate
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di lesioni aggravate, confermata sia in primo grado che dalla Corte di Appello di Napoli. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze a due specifici motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso: Critiche alla Valutazione delle Prove
Il ricorrente ha incentrato la sua difesa su due punti principali, entrambi volti a scardinare la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito:
1. Contraddittorietà della motivazione: Secondo la difesa, la sentenza d’appello era viziata da una motivazione contraddittoria riguardo all’attendibilità della persona offesa.
2. Illogicità nella valutazione delle prove: Si contestava la manifesta illogicità con cui i giudici avevano valutato un referto medico presentato dall’imputato stesso e avevano dato scarso peso alla mancata presentazione di una querela iniziale da parte della vittima per una presunta prima aggressione.
In sostanza, l’appellante chiedeva alla Cassazione di riconsiderare il peso e il significato delle prove, offrendo una versione alternativa dei fatti.
La Decisione della Cassazione e il concetto di Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento giuridico: la netta distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che entrambi i motivi di ricorso non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il primo motivo, relativo all’attendibilità della vittima, tendeva a ottenere una nuova e diversa ricostruzione dei fatti, utilizzando criteri di valutazione alternativi a quelli, logicamente e giuridicamente corretti, adottati dal giudice di merito. La Cassazione ha ribadito che non ha il potere di effettuare una “rilettura” degli elementi di fatto, poiché tale valutazione è riservata in via esclusiva ai giudici di primo e secondo grado. Il secondo motivo è stato parimenti respinto, in quanto le critiche sulla valutazione del referto medico e della mancata querela sono state qualificate come “mere doglianze in punto di fatto”, ovvero semplici lamentele sulla ricostruzione fattuale, che esulano completamente dal perimetro del controllo di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Un ricorso, per essere ammissibile, deve denunciare vizi di legge (violazione di norme giuridiche) o vizi logici della motivazione (contraddittorietà o manifesta illogicità) che siano evidenti dal testo del provvedimento impugnato, senza la necessità di riesaminare le prove. Tentare di convincere la Suprema Corte a valutare diversamente una testimonianza o un documento significa presentare un ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di vedere confermata la condanna, ma anche di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La Corte di Cassazione può riesaminare la credibilità di un testimone?
No, la valutazione dell’attendibilità dei testimoni e delle prove è un compito riservato esclusivamente al giudice di merito (tribunale e corte d’appello). La Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo verificare che la loro motivazione non sia palesemente illogica o contraddittoria.
Cosa significa che un ricorso è basato su “mere doglianze in punto di fatto”?
Significa che l’appellante non sta contestando un errore nell’applicazione della legge (errore di diritto), ma sta criticando il modo in cui il giudice ha interpretato le prove e ricostruito gli eventi. Questo tipo di critica è inammissibile davanti alla Corte di Cassazione.
Qual è la conseguenza di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina la questione nel merito. La sentenza impugnata diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver avviato un ricorso non consentito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12863 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. NUMERO_DOCUMENTO-2023
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia di primo con la quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di lesioni aggravate;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la contraddittorietà della motivazione in ordine alla asserita attendibilità della persona offesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura la manifesta illogicità motivazionale con specifico riferimento alla valutazione della prova costituita dal referto medico dell’imputato ed al rilievo attribuito alla mancata proposizione di querela nei confronti dell’imputato per l’iniziale asserita aggressione da parte della p.o., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.