Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: i limiti del giudizio di legittimità. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato da un individuo condannato per furto in abitazione, la cui impugnazione mirava a una riconsiderazione delle prove e dei fatti, un’attività preclusa alla Suprema Corte. Questa decisione offre lo spunto per chiarire il ruolo della Cassazione e i requisiti di un ricorso valido.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione sia in primo grado che in appello. La Corte di Appello di Venezia aveva confermato la sentenza di condanna. Non accettando la decisione, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e i Limiti del Giudizio di Legittimità
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due punti principali:
1. Errata applicazione della legge penale: Sostanzialmente, si chiedeva alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata dai giudici di merito.
2. Eccessiva quantificazione della pena: Si lamentava una pena troppo severa e la mancata applicazione della disciplina più favorevole del reato continuato.
È fondamentale comprendere che la Corte di Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ripresentare le prove e ridiscutere i fatti. Il suo compito è quello di “giudice di legittimità”, ovvero verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria. Non può, quindi, sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella già compiuta.
Le Motivazioni: Analisi di un Ricorso Inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per una serie di ragioni chiare e tecnicamente ineccepibili, che evidenziano gli errori comuni da evitare nella redazione di un’impugnazione di legittimità.
Il primo motivo è stato respinto perché chiedeva alla Corte esattamente ciò che non può fare: entrare nel merito delle prove e dei fatti. Come ribadito da una giurisprudenza consolidata (tra cui la celebre sentenza Jakani delle Sezioni Unite), la Cassazione non può confrontare la motivazione della sentenza impugnata con “modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”. Deve solo controllare la coerenza interna del ragionamento del giudice di merito, che in questo caso è stato ritenuto privo di vizi logici.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per più ragioni concorrenti:
* Finalità di merito: La richiesta di una pena diversa è una valutazione di merito che rientra nella discrezionalità del giudice, esercitata sulla base degli articoli 132 e 133 del codice penale. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata sul punto.
* Genericità: Il ricorso non specificava in modo chiaro quali elementi della motivazione fossero errati, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
* Natura ripetitiva: I motivi erano una semplice riproposizione di argomenti già presentati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva dell’imputato. Oltre a ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare ricorsi palesemente infondati.
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso per cassazione deve essere redatto con rigore tecnico, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità (violazioni di legge o difetti logici della motivazione) e non su una pretesa rivalutazione dei fatti. Tentare di trasformare la Suprema Corte in un terzo giudice di merito porta inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente aggravio di spese per il ricorrente e la definitiva cristallizzazione della sentenza di condanna.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure mosse dall’imputato non riguardavano vizi di legittimità, ma pretendevano un riesame dei fatti e una nuova valutazione delle prove, attività precluse alla Corte di Cassazione. Inoltre, i motivi sulla pena erano generici e ripetitivi di argomenti già respinti.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’ e non ‘di merito’?
Significa che il suo compito non è stabilire come sono andati i fatti o valutare nuovamente le prove (giudizio di merito), ma controllare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente (giudizio di legittimità).
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La presentazione di un ricorso inammissibile comporta il rigetto dell’impugnazione senza che ne venga esaminato il contenuto. La sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12851 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12851 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ISOLA DI CAPO RIZZUTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. 42576-2023
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che confermava la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di furto in abitazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l’errata applicazione della legge in ordine alla affermazione della responsabilità penale, asserendo la necessità di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta l’errata applicazione della legge in ordine all’eccessiva quantificazione della pena e alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato, oltre a essere formulato in modo non consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto finalizzato a una rivalutazione nel merito della decisione del Giudice a quo, e ad essere manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, nello specifico, che nella specie l’onere argomentativo del giudice sul punto è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 3 della sentenza impugnata), è altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato ed indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, che aveva adeguatamente motivato in ordine alla mancata applicazione della disciplina del reato continuato ( vedi pg. 3 della sentenza impugnata).
Dato atto che è stata depositata memoria difensiva che, oltre a essere tardiva nulla aggiunge alle deduzioni originarie, limitandosi a ribadire i motivi già declin
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa del ammende.
Così deciso il 28 febbraio 2024.