Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11706 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11706 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Macerata di condanna per i reati di cui al capo 1) (rissa) e di cui al capo 2) (lesione personale aggrava dall’uso di arma e dai futili motivi);
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente lamenta vizio motivazione quanto alla qualificazione della fattispecie di reato ex art. 588 cod.pen. secondo motivo di ricorso – con cui la parte denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità e il terzo motivo di ricorso – con cui si deduce vizio di motivazione in ordi all’invocata esclusione della scriminante della legittima difesa – sono versati in fatto attraverso il richiamo a interi brani di prova dichiarativa, pretenderebbero una diver interpretazione delle fonti di prova. A questo proposito, il Collegio accede all’esegesi – fatta propria anche dalle Sezioni Unite – secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trar proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte d legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Co cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decision la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrar vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adegua valutazione delle risultanze processuali; l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato clemandato alla Corte cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso p sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, i quest’ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degF atti interni del gi denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell’art. 606, comma 1, let e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, COGNOME, Rv. 279005, i motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .COGNOME, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adott dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, COGNOME, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), c proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimi travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merit Corte di Cassazione – copia non ufficiale
(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, COGNOME, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, RAGIONE_SOCIALE e altri, Rv. 238215).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.