Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile viene dichiarato tale. La Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: il suo compito non è quello di effettuare una ‘rilettura’ dei fatti, ma di garantire la corretta applicazione del diritto. Analizziamo questa ordinanza per comprendere meglio la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto, condannato dalla Corte d’Appello per il reato di rapina aggravata. L’imputato ha deciso di impugnare la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge nella valutazione delle prove e una manifesta illogicità della motivazione che lo aveva ritenuto responsabile.
In sostanza, il ricorrente contestava il modo in cui il giudice di merito aveva interpretato gli elementi raccolti durante il processo, proponendo una ricostruzione alternativa dei fatti che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre a un esito diverso.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un caposaldo del diritto processuale penale: la Suprema Corte è un giudice di legittimità, non un terzo grado di merito. Questo significa che il suo potere è limitato al controllo della corretta applicazione delle norme di legge e alla verifica della coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Non può, invece, sostituire la propria valutazione dei fatti a quella operata dai giudici dei gradi precedenti.
I Limiti del Giudizio di Legittimità
I giudici hanno sottolineato che la richiesta del ricorrente mirava a ottenere una ‘inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito’. Quest’ultimo, infatti, aveva fornito una motivazione esente da vizi logici e giuridici, spiegando chiaramente le ragioni del suo convincimento. La Cassazione, citando una storica sentenza delle Sezioni Unite, ha ricordato che esula dai suoi poteri una ‘rilettura’ degli elementi di fatto, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e si basa sulla distinzione dei ruoli giurisdizionali. Accogliere le doglianze del ricorrente avrebbe significato trasformare la Cassazione in un terzo grado di giudizio, consentendole di riesaminare nel dettaglio le prove (testimonianze, documenti, ecc.), un compito che la legge affida esclusivamente ai tribunali di primo e secondo grado. La Corte ha quindi ritenuto che il motivo di ricorso non fosse consentito in sede di legittimità, proprio perché tendeva a sollecitare un nuovo giudizio sul fatto, mascherato da presunta violazione di legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame conferma che la strada per la Cassazione è stretta e percorribile solo per contestare vizi specifici, come un’errata interpretazione di una norma o una motivazione palesemente contraddittoria o inesistente. Non è possibile utilizzare questo strumento per rimettere in discussione l’intera vicenda processuale e l’apprezzamento delle prove fatto dal giudice che ha avuto il contatto diretto con esse. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che è riservata esclusivamente al giudice di merito (primo e secondo grado) e non rientra nei poteri della Corte di Cassazione.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione in un processo penale?
La Corte di Cassazione agisce come giudice di legittimità. Il suo compito non è riesaminare i fatti, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso che non rispettava i requisiti previsti dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3966 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3966 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI COGNOME il 30/06/1994
avverso la sentenza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOMECOGNOME ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza violazione dell’ad 192 co. 1 cod. proc. pen e manifesta illogicità della motivazione pos base della dichiarazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 1, co. 3 n.1 e 61 n.7 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutaz diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esen vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda particolare, pagg. 3, 4 e 5);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rile degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 640 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con l condanna delta’ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2024
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente