Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9496 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche :li saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
Considerato che il giudice di merito ha assolto al dovere argomentativo, in particolare alle pp. 5-6 della sentenza impugnata, ove richiama gli elementi posti alla base del giudizio di attendibilità e credibilità della persona offesa, la quale ha svolto dichiarazioni ritenute logiche e intrinsecamente coerenti’ prive di qualsiasi sentimento ostile o intento calunniatorio e confermate dagli acc:ertamenti esperiti dalla polizia giudiziaria, così applicando correttamente il consolidato orientamento di legittimità (ex multis, Sez. U, n. 41461 del :1.9/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso il riferimento al modus operandi del NOME conforme a quello delle organizzazioni criminali, poiché ha imposto al titolare di un esercizio commerciale in fase di apertura il pagamento di una somma di danaro a suo favore e dei suoi “compagni carcerati”, di cui evocava l’importanza criminale, quale corrispettivo di una logica di sottomissione;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, a pag. 9 della sentenza impugnata, il giudice di appello ha motivato circa il diniego della richiesta di applicazione delle circostanze di cui all’art.62-bis cod pen. in virtù del mancato riscontro di elementi positivi di valutazione ed avuto riguardo della gravità della condotta estorsiva posta in essere verso un commerciante, nonché della pericolosità e specifica capacità delinquenziale dell’imputato desumibile dai precedenti penali e alle reiterate richieste, le quali denotano una peculiare intensità di dolo;
Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende avuto riguardo ai profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024.