Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
Presentare un ricorso in Cassazione non significa ottenere un terzo processo. La Suprema Corte ha un ruolo ben definito: quello di giudice di legittimità, non di merito. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché mirava a una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Cassazione. Analizziamo insieme questo caso per capire i limiti del giudizio di legittimità e i requisiti di un ricorso valido.
Il Caso: Estorsione e la Sfida alla Sentenza di Appello
I fatti alla base della vicenda riguardano una condanna per estorsione. Un individuo era stato giudicato colpevole per aver imposto al titolare di un esercizio commerciale di nuova apertura il pagamento di una somma di denaro per sé e per i suoi “compagni carcerati”, evocando un chiaro contesto di intimidazione e sottomissione. La Corte d’Appello aveva confermato la condanna, basando la sua decisione principalmente sulla testimonianza della persona offesa, ritenuta credibile e coerente, e supportata dalle indagini della polizia giudiziaria.
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, articolandolo su tre motivi principali.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha tentato di smontare la sentenza di condanna sostenendo:
1. Illogicità della motivazione: A suo dire, la Corte d’Appello avrebbe errato nel valutare le prove e nel giudicare attendibile la testimonianza della vittima, proponendo una lettura alternativa dei fatti.
2. Genericità della motivazione: Il secondo motivo criticava la genericità della sentenza, sostenendo che non indicasse chiaramente gli elementi specifici alla base della dichiarazione di responsabilità.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Infine, si lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, ritenendolo immotivato.
La Decisione della Cassazione: il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto tutte le censure, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi consolidati del nostro sistema processuale. La Corte ha ribadito che il suo compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito, né di verificare la tenuta logica della sentenza confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Il suo sindacato si limita a verificare che la motivazione sia esistente, non manifestamente illogica e non contraddittoria.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Analizzando punto per punto i motivi del ricorso, la Corte ha spiegato perché fossero infondati.
Sul primo motivo, i giudici hanno chiarito che chiedere una diversa lettura delle prove o una nuova valutazione dell’attendibilità di un testimone esula dalle sue competenze. La Corte d’Appello aveva adempiuto al suo dovere, motivando in modo adeguato sulle ragioni per cui riteneva credibile la vittima.
Anche il secondo motivo è stato giudicato generico e inammissibile. La motivazione della sentenza impugnata era tutt’altro che astratta, poiché faceva esplicito riferimento al modus operandi dell’imputato, tipico delle organizzazioni criminali e finalizzato a imporre una logica di sottomissione. Questo elemento era stato ritenuto sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza.
Infine, riguardo al diniego delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ricordato che si tratta di un giudizio discrezionale del giudice di merito. In questo caso, la decisione era stata ampiamente motivata con riferimento alla gravità della condotta estorsiva, alla pericolosità dell’imputato (desunta dai precedenti penali) e all’intensità del dolo manifestata attraverso le reiterate richieste. Non è necessario, ha specificato la Corte, che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole all’imputato, ma è sufficiente che indichi quelli decisivi per la sua valutazione.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa pronuncia offre una lezione fondamentale sui ricorsi in Cassazione. Dimostra che non è sufficiente essere in disaccordo con la valutazione dei fatti compiuta da un tribunale per ottenere un annullamento della sentenza. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve denunciare vizi di legittimità specifici, come una violazione di legge o una motivazione palesemente illogica o inesistente. Tentare di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito è una strategia destinata al fallimento e comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure proposte dall’imputato non riguardavano violazioni di legge, ma chiedevano una nuova valutazione dei fatti e della credibilità dei testimoni, attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione delle prove fatta da un altro giudice?
No, non è possibile. Il giudizio di legittimità della Corte di Cassazione non prevede un riesame delle prove. La Corte si limita a controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e che la motivazione della loro decisione sia logica e non contraddittoria.
Su quali basi un giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche fornendo una motivazione basata su elementi ritenuti decisivi, come la gravità della condotta, la capacità a delinquere dell’imputato (desumibile anche da precedenti penali) e l’intensità della volontà criminale (dolo), senza dover analizzare ogni singolo elemento a favore dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9496 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME NOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche :li saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
Considerato che il giudice di merito ha assolto al dovere argomentativo, in particolare alle pp. 5-6 della sentenza impugnata, ove richiama gli elementi posti alla base del giudizio di attendibilità e credibilità della persona offesa, la quale ha svolto dichiarazioni ritenute logiche e intrinsecamente coerenti’ prive di qualsiasi sentimento ostile o intento calunniatorio e confermate dagli acc:ertamenti esperiti dalla polizia giudiziaria, così applicando correttamente il consolidato orientamento di legittimità (ex multis, Sez. U, n. 41461 del :1.9/07/2012, RAGIONE_SOCIALE‘Arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso il riferimento al modus operandi del NOME conforme a quello delle organizzazioni criminali, poiché ha imposto al titolare di un esercizio commerciale in fase di apertura il pagamento di una somma di danaro a suo favore e dei suoi “compagni carcerati”, di cui evocava l’importanza criminale, quale corrispettivo di una logica di sottomissione;
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o
sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facc riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, a pag. 9 della sentenza impugnata, il giudice di appello ha motivato circa il diniego della richiesta di applicazione delle circostanze di cui all’art.62-bis cod pen. in virtù del mancato riscontro di elementi positivi di valutazione ed avuto riguardo della gravità della condotta estorsiva posta in essere verso un commerciante, nonché della pericolosità e specifica capacità delinquenziale dell’imputato desumibile dai precedenti penali e alle reiterate richieste, le quali denotano una peculiare intensità di dolo;
Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende avuto riguardo ai profili di colpa emersi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024.