Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9060 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9060 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a CALTANISSETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello Trento che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine al reat cui all’art. 582-585 cod. pen.;
Ritenuto che tutti e tre i motivi di ricorso, con i quali si denunciano, sulla base d differenti, l’inattendibilità dell’identificazione dell’odierno ricorrente quale autore ma fatto contestato, oltre ad essere pedissequamente reiterativi di profili di censu adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, non sono deducibili in sede di legi in quanto costituiti da doglianze di mero fatto, nella parte in cui si sollecita una rivalu merito preclusa in sede di legittimità.
Non è consentita, infatti, la mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondament decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito; in manc vizi della tenuta logica della sentenza impugnata, non può integrare vizio di motivazione in di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valu delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 gennaio 2024
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Il consigliere estensore
Il Presidente