Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti sulla Valutazione della Prova
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei confini del giudizio di legittimità, sottolineando come un ricorso inammissibile sia la conseguenza inevitabile quando si tenta di trasformare la Corte di Cassazione in un terzo grado di merito. Il caso riguarda un individuo condannato per reati in materia di stupefacenti, la cui difesa ha cercato di rimettere in discussione la valutazione delle prove operata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario ha inizio con una condanna emessa dal Tribunale di Reggio Emilia per la violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990). La sentenza veniva successivamente confermata, seppur con una parziale riforma della pena, dalla Corte d’Appello di Bologna. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione del canone probatorio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” e un vizio di motivazione per assenza di prove o indizi gravi, precisi e concordanti.
La Posizione della Difesa e il Ricorso Inammissibile
La difesa ha basato il proprio ricorso sulla presunta carenza del quadro probatorio. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero raggiunto la certezza della sua colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, fondando la condanna su elementi non sufficientemente solidi. Questo tipo di doglianza, sebbene fondamentale nel merito del processo, si scontra con la natura stessa del giudizio in Cassazione. La Corte Suprema non è un “super giudice” che può riesaminare le prove (ad esempio, riascoltare un testimone o analizzare nuovamente un documento), ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Tentare di ottenere una nuova valutazione del fatto porta inevitabilmente a un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8688/2024, ha respinto il ricorso dichiarandolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che le argomentazioni della difesa erano “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato non stava contestando un errore di diritto commesso dalla Corte d’Appello, ma il suo giudizio sui fatti. La Cassazione ha ribadito che la valutazione delle prove e la ricostruzione della vicenda sono attività riservate esclusivamente al giudice di merito. Se la motivazione della sentenza di secondo grado è, come nel caso di specie, “congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico seguito”, essa diventa insindacabile in sede di legittimità. La Corte non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno direttamente gestito l’istruttoria.
Le Conclusioni
Questa pronuncia riafferma un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Un ricorso per Cassazione ha successo solo se evidenzia vizi di legge o difetti logici manifesti nella motivazione, non se si limita a proporre una lettura alternativa delle prove già vagliate. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro. Questo serve da monito sulla necessità di calibrare attentamente i motivi di ricorso, concentrandosi esclusivamente su questioni di pura legittimità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché contestava la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, attività che sono di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado (giudici di merito) e non della Corte di Cassazione.
Cosa significa che la Cassazione non è un ‘giudice di merito’?
Significa che la Corte di Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti del caso. Il suo compito è verificare che i giudici precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8688 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CUI 04VQI31) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena, la pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Reggio Emilia, il 28/05/22).
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso sollevato (Violazione di legge, anche sotto il profilo del canone dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il fatto contestato, in assenza di prove e/o indizi gravi precisi e concordanti) è inammissibile perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel caso di specie (p. 3 sent. impugnata), da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell’iter logicogiuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi COGNOME t