Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Prove Non Si Possono Più Discutere
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema giudiziario italiano. Tuttavia, non tutte le doglianze possono essere portate all’attenzione della Suprema Corte. Una recente ordinanza ha ribadito con forza i paletti procedurali, dichiarando un ricorso inammissibile perché mirava a una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta al giudice di legittimità. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i confini precisi del giudizio in Cassazione.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino, che ne aveva confermato la responsabilità penale per una serie di reati, tra cui quello associativo. L’imputato, attraverso i suoi difensori, ha articolato diversi motivi di ricorso. I primi cinque motivi criticavano la motivazione della sentenza d’appello riguardo alla valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna per specifici capi d’imputazione. In sostanza, si chiedeva alla Cassazione di riconsiderare gli elementi probatori e di giungere a una conclusione diversa. Un sesto motivo, invece, contestava la fondatezza dell’accusa di partecipazione a un’associazione a delinquere, ma in termini ritenuti troppo vaghi.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto in toto le argomentazioni del ricorrente, dichiarando l’intero ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un livello procedurale, stabilendo che le richieste avanzate non potevano trovare accoglimento in quella sede. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e si fondano su due pilastri fondamentali della procedura penale che regolano il giudizio di legittimità.
1. Il Divieto di Rivalutazione del Merito
La Corte ha spiegato che i primi cinque motivi di ricorso erano inammissibili perché proponevano una “rilettura dei dati probatori”. La Cassazione non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono riesaminare i fatti e le prove. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e l’assenza di vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza impugnata. Non può, come richiesto dal ricorrente, “sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi”.
Citando un principio consolidato (espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza Jakani del 2000), la Corte ha ribadito di non poter nemmeno saggiare la tenuta logica della pronuncia confrontandola con altri possibili modelli di ragionamento. Se la motivazione del giudice d’appello è logica e coerente, la Cassazione non può interferire, anche se un’altra interpretazione dei fatti fosse stata astrattamente possibile.
2. La Necessaria Specificità dei Motivi
Il sesto motivo, relativo al reato associativo, è stato dichiarato inammissibile per “genericità” e “indeterminatezza”. Secondo l’articolo 581 del codice di procedura penale, chi presenta un ricorso deve indicare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si è limitato a contestare la condanna senza specificare quali elementi della motivazione della Corte d’Appello fossero errati e perché. Questa genericità ha impedito alla Cassazione di comprendere appieno le censure e di esercitare il proprio sindacato, rendendo anche questo motivo inammissibile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Evidenzia che un ricorso non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte in appello. È necessario un approccio tecnico e mirato, focalizzato esclusivamente su eventuali errori di diritto o su palesi e incontrovertibili difetti logici della motivazione. Tentare di ottenere una nuova valutazione delle prove è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna ma anche l’aggiunta di ulteriori spese. La decisione riafferma la funzione nomofilattica della Cassazione, custode della legge e della sua corretta interpretazione, non giudice dei fatti.
 
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito. Il suo ruolo è limitato al controllo della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, non potendo effettuare una rilettura dei dati probatori.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Un motivo di ricorso è considerato generico quando è privo dei requisiti di specificità prescritti dalla legge, ovvero quando non indica chiaramente gli elementi che sono alla base della censura. Ciò non consente al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi alla sentenza e di esercitare il proprio controllo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3870 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3870  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Signorin NOME;
ritenuto che i primi cinque motivi di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in relazione ai delitti ascrittigli ai capi 9), 11), 12), e 32, prospettando una rilettura dei dati probatori, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza dei reati contestati (si vedano, in particolare, pagg. 13-14, 15, 16, 17 e 18);
considerato che il sesto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato in relazione al reato associativo di cui al capo 1), è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua ed esaustiva, oltre che logicamente corretta (si vedano le pagine 19 e 20), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pre ente