Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Conferma la Sentenza Senza Rientrare nel Merito
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma di un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge. La decisione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato condannato per reati di bancarotta, condannandolo al pagamento delle spese e di una sanzione. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i limiti dell’impugnazione in sede di legittimità.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario inizia con una condanna in primo grado per diversi episodi di bancarotta. L’imputato presenta appello e la Corte d’Appello di Roma riforma parzialmente la sentenza: pur confermando la responsabilità penale, esclude la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e, di conseguenza, ridetermina la pena.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, propone ricorso per Cassazione, basandolo su due motivi principali e depositando successivamente una memoria scritta.
L’Analisi del Ricorso Inammissibile da Parte della Corte
La Corte Suprema ha esaminato entrambi i motivi di ricorso, ritenendoli entrambi non meritevoli di accoglimento e giungendo a una declaratoria di inammissibilità.
Primo Motivo: Il Divieto di ‘Rilettura’ dei Fatti
Il primo motivo di doglianza è stato giudicato inammissibile perché, secondo la Corte, non faceva altro che riproporre le stesse argomentazioni già presentate in appello. Ancor più importante, esso mirava a ottenere una “ricostruzione dei fatti” basata su criteri di valutazione diversi da quelli legittimamente adottati dal giudice di merito.
La Cassazione ha sottolineato che la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici e giuridici e che esula dai poteri della Corte di legittimità procedere a una “rilettura” degli elementi di fatto. La valutazione delle prove è, per sua natura, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Secondo Motivo: La Manifesta Infondatezza sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, con cui si contestava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha richiamato la sua consolidata giurisprudenza, secondo cui per negare le attenuanti è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento, in modo congruo, agli elementi ritenuti decisivi. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva adempiuto a tale onere motivazionale, rendendo la censura dell’imputato priva di fondamento.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte di Cassazione si fonda sulla netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non denunciavano vizi di legge, ma una diversa interpretazione delle prove e dei fatti, un’operazione preclusa in sede di Cassazione. La reiterazione di argomentazioni già respinte e la richiesta di una nuova valutazione fattuale trasformano il ricorso in uno strumento improprio, destinato a essere respinto. La Corte ha inoltre osservato che la memoria difensiva presentata non apportava nuovi argomenti in grado di superare l’originario vaglio di inammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza ribadisce un messaggio chiaro: il ricorso per Cassazione deve basarsi su questioni di diritto, come l’errata applicazione di una norma o un vizio di motivazione logico-giuridico, e non sulla speranza di convincere i giudici a ‘rileggere’ la storia processuale. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici per il ricorrente, come il pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso in 3.000 euro. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di calibrare attentamente le strategie difensive, concentrandosi sui vizi di legittimità effettivamente riscontrabili nella sentenza impugnata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni dell’appello e chiedevano una nuova valutazione dei fatti, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. Inoltre, il motivo relativo alle attenuanti generiche è stato giudicato manifestamente infondato.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter entrare in una nuova e diversa valutazione delle prove e dei fatti.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2983 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato – escludendo la circostanza aggravante dell’aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità e rideterminando la pena la pronuncia di primo grado, con la quale era stato ritenuto responsabile di più fatti di bancarotta; che il difensore dell’imputato, successivamente, ha depositato memoria scritta;
che il primo motivo di ricorso non è deducibile in sede di legittimità perché, oltre ad essere costituito da doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, tende a ottenere un’inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati da giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagine 4 e 5 della sentenza impugnata); che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso in esame (si veda pagina 6 della sentenza impugnata); che la memoria difensiva non contiene argomentazioni che consentano di superare l’originario vaglio di inammissibilità;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 22.11.2023.