Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’esito di un processo non è sempre definitivo dopo il secondo grado di giudizio. Esiste infatti la possibilità di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ma solo a determinate condizioni. Un’ordinanza recente chiarisce perfettamente quando un ricorso è inammissibile, illustrando la differenza fondamentale tra un giudizio di merito e uno di legittimità. Questo caso riguarda un cittadino che, dopo essere stato assolto in primo grado dall’accusa di lesioni personali, è stato condannato in appello al risarcimento del danno. Il suo tentativo di contestare questa decisione davanti alla Suprema Corte si è però scontrato con una dichiarazione di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il percorso giudiziario del caso è emblematico. Inizialmente, il Giudice di Pace aveva assolto l’imputato dall’accusa di lesioni (reato previsto dall’art. 582 del codice penale) con la formula “per non aver commesso il fatto”. La parte civile, ovvero la persona danneggiata, ha impugnato la sentenza e il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, ha ribaltato completamente la decisione. Riformando la prima sentenza, il Tribunale ha condannato l’imputato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile, ritenendolo quindi responsabile del fatto.
Il Motivo del Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza di secondo grado, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale. In sostanza, egli sosteneva che il Tribunale avesse commesso un errore di diritto nel giudicare il caso. Tuttavia, la Suprema Corte ha esaminato il ricorso e ha concluso che le argomentazioni presentate non configuravano un vero vizio di legge.
Le Motivazioni della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e precisa. I giudici hanno osservato che le censure mosse dal ricorrente erano, in realtà, una riproposizione di argomenti già esaminati e correttamente respinti dal Tribunale.
Ma l’aspetto cruciale della decisione risiede altrove: il ricorso, pur presentandosi come una critica a un errore di diritto, mirava in concreto a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove (la cosiddetta “rivalutazione delle fonti probatorie”) operate dal giudice d’appello. Questo tipo di contestazione è precluso in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un “terzo grado” di giudizio dove si può riesaminare il merito della vicenda. Il suo compito è esclusivamente quello di verificare che i giudici dei gradi inferiori abbiano applicato correttamente la legge e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Tentare di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa lettura delle prove è un’operazione destinata al fallimento, che conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale. Chi intende presentare un ricorso in Cassazione deve concentrarsi esclusivamente sui vizi di legittimità, come l’errata interpretazione di una norma o un difetto grave nella motivazione della sentenza. Qualsiasi tentativo di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito si tradurrà in un ricorso inammissibile. Per il ricorrente, ciò comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso quantificata in 3.000 euro. La decisione serve quindi da monito sull’importanza di strutturare correttamente i motivi di ricorso, evitando di confondere il giudizio di legittimità con un’ulteriore istanza di merito.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte lo ha dichiarato inammissibile perché il ricorso, pur lamentando un errore di legge, in realtà mirava a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuate dal Tribunale. Questo tipo di riesame non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione.
Cosa non si può chiedere alla Corte di Cassazione?
In base a questa ordinanza, non si può chiedere alla Corte di Cassazione di effettuare una “rivalutazione delle fonti probatorie”, ovvero di riesaminare le prove (come testimonianze o documenti) per giungere a una diversa conclusione sui fatti. Il suo ruolo è controllare la corretta applicazione della legge, non stabilire come si sono svolti gli eventi.
Qual è stata la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. La sua condanna al risarcimento del danno è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2971 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2971 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/10/2021 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha riformato – condannando l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile – la pronuncia del Giudice di pace della medesima città, che aveva assolto l’imputato, per non aver commesso il fatto, dal reato di cui all’art. 582 cod. pen.;
che l’unico motivo – con il quale il ricorrente lamenta il vizio di erronea applicazione della legge penale – è inammissibile perché, oltre a essere riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, tende, in realtà, a contestare la motivazione della sentenza di secondo grado e la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale, attraverso una rivalutazione delle fonti probatorie;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammend.
Così deciso, il 22.11.2023.