Ricorso inammissibile: quando la Cassazione non può riesaminare i fatti
L’ordinanza n. 2829 del 2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui limiti del giudizio di legittimità, chiarendo perché un ricorso inammissibile non possa trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di giudizio. Questo principio è fondamentale per comprendere la struttura del nostro sistema processuale penale. Il caso analizzato riguarda un imputato condannato per tentata rapina aggravata e lesioni personali, la cui difesa ha tentato, senza successo, di ottenere una nuova valutazione delle prove e una riduzione della pena.
I Fatti di Causa
Il ricorrente era stato condannato in primo grado e in appello per aver partecipato a una tentata rapina aggravata e per aver causato lesioni personali. La Corte di Appello di Torino aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provata la sua responsabilità penale sulla base delle risultanze processuali emerse durante il dibattimento.
L’Appello e i Motivi del Ricorso in Cassazione
Insoddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, basando le sue doglianze su tre punti principali:
1. Errata valutazione dei fatti: Sosteneva che il suo contributo al reato fosse stato interpretato erroneamente e chiedeva la derubricazione del fatto in un meno grave reato di violenza privata. Di fatto, proponeva una lettura alternativa delle prove.
2. Eccessività della pena: Contestava l’entità della sanzione inflitta, ritenendola sproporzionata.
3. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto portare a una riduzione della pena.
Questi motivi, tuttavia, si scontrano con la natura stessa del giudizio di Cassazione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fornendo chiarimenti cruciali su ciascuno dei motivi sollevati. La decisione si fonda su principi consolidati della giurisprudenza, che meritano di essere analizzati.
Il Divieto di Rivalutazione dei Fatti
La Corte ha innanzitutto ribadito che il suo ruolo non è quello di riesaminare le prove o di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Come stabilito anche dalla celebre sentenza delle Sezioni Unite “Jakani” (n. 12/2000), alla Cassazione è preclusa la possibilità di confrontare la motivazione della sentenza impugnata con “altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”. Il suo compito è verificare che la motivazione sia logicamente coerente e non viziata da errori di diritto. Contestare l’attendibilità delle fonti di prova o proporre una diversa lettura dei fatti, come ha fatto il ricorrente, equivale a chiedere un nuovo giudizio di merito, attività che esula dalle competenze della Corte.
La Discrezionalità nella Determinazione della Pena
Anche la censura relativa all’eccessività della pena è stata giudicata inammissibile. La graduazione della pena, nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge, rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Questo potere deve essere esercitato secondo i criteri degli artt. 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.). La Corte di Cassazione può sindacare tale valutazione solo se la motivazione è assente, palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva adeguatamente motivato la sua decisione, peraltro applicando una pena inferiore alla media edittale, rendendo la doglianza manifestamente infondata.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, la Corte ha respinto la contestazione sul diniego delle attenuanti generiche. Anche in questo caso, la valutazione è rimessa al giudice di merito. Per motivare il diniego, non è necessario che il giudice analizzi ogni singolo elemento favorevole all’imputato; è sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi per la sua decisione, disattendendo implicitamente tutti gli altri. La motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta logica e priva di vizi, rendendo anche questo motivo di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio cardine del nostro ordinamento: il ricorso per Cassazione è un rimedio straordinario, destinato a correggere errori di diritto e vizi logici macroscopici della motivazione, non a riaprire la discussione sui fatti. Proporre un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche conseguenze negative per il ricorrente. La Corte, infatti, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso efficace deve concentrarsi su questioni di pura legittimità, evitando di sconfinare in un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non riesaminare i fatti.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta troppo alta dall’imputato?
La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la motivazione è palesemente illogica o viola la legge, ma non può contestare l’entità della pena se questa è stata decisa in modo congruo e motivato, come nel caso di specie.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2829 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2829 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME impugna la sentenza in data 16/01/2023 della Corte di appello di che ha confermato la sentenza in data 29/01/2020, che lo aveva condanNOME per i tentativo di rapina aggravata e di lesioni personali.
Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussist contributo causale nella realizzazione del delitto di tentata rapina e si derubricazione in quello di violenza privata, sulla base di una diversa lett processuali e di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fo non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le suo convincimento (si vedano le pagine da 8 a 11) facendo applicazione di corretti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità del prevenuto a titolo di conco di cui agli artt. 56, 628 cod. pen.;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta l’eccessività della pena non è co dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderen enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che l’onere argomentativo del adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti d rilevanti, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a del essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito q pena sia inferiore alla media edittale (si veda pagina 12 della motivazione dell impugnata);
che la doglianza che contesta la mancata applicazione delle circostanze at generiche non è consentita in sede di legittimità ed è manifestamente infondata in pr veda pagina 12 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti il anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessar giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generi in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o ri atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunq rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consigliere estensore
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La Presidente