Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46120 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46120 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIETI il 15/01/1990
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si censura vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per i reati di appropriazione indebita e di falsificazione di targhe, avvinti dal vincolo della continuazione, non è consentito in sede di legittimità, poiché il ricorrente, pur avendo formalmente contestato un vizio riconducibile all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha invero lamentato una decisione sbagliata perché fondata su una valutazione errata del materiale probatorio, prospettando una differente lettura dei dati processuali, un’alternativa ricostruzione dei fatti e un conseguente diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, dovendosi, invece, affermare la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, infatti, la valutazione sulla credibilità, il contrasto e, più in generale, sul rilievo delle dichiarazioni e delle risultanze processuali è devoluto insindacabilmente al giudice di merito, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione posta a base della decisione, e la scelta delle prove che questi compie, per giungere al suo libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema;
che, nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi contestati, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3-4 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti e non illogici argomenti giuridici, in base ai quali debbano ritenersi pienamente integrati i reati attribuiti all’odierno ricorrente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2024.