Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31459 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31459 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 25/10/1973
avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
osservato che il primo motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il delitto d all’art. 629 cod. pen., denunciando la illogicità della motivazione sulla base diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, particolare riferimento alle dichiarazioni delle persone offese – non è consent stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la prop valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizi mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventual altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 1 31/05/2000, COGNOME, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato ragioni per cui ritenere attendibili, lineari e coerenti le dichiarazioni delle p offese (si veda pag. 2 della sentenza impugnata);
che, inoltre, le dichiarazioni della persona offesa – cui non si applicano regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. – possono ess legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispe quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corred da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarant dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2 COGNOME, Rv. 265104 – 01);
considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondat in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 d sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego de concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elemen favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suff che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimane disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 275509; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Se 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l’eccessività della pena, manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della
giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed a diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata con riferimento alla particol offensività della condotta);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.