Ricorso Inammissibile: Perché la Cassazione Non è un Terzo Grado di Giudizio
Quando si arriva davanti alla Corte di Cassazione, è fondamentale comprendere che non ci si trova di fronte a un terzo processo. La funzione della Suprema Corte non è quella di rivedere i fatti, ma di garantire l’uniforme e corretta applicazione della legge. Un recente provvedimento ha ribadito con forza questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per furto in abitazione. Analizziamo insieme la vicenda per capire i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto in abitazione, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, affidandosi a tre motivi principali per contestare la sentenza di secondo grado.
I Motivi del Ricorso
L’imputato ha basato la sua difesa in Cassazione su due assi portanti:
1. Errata valutazione dei fatti: I primi due motivi del ricorso miravano a contestare la ricostruzione della vicenda e la valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte una “rilettura” degli elementi di fatto, proponendo una versione alternativa a quella accolta dai giudici di merito.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Con il terzo motivo, si lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi e li ha rigettati tutti, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su principi cardine della procedura penale e del ruolo stesso della Corte. I giudici hanno sottolineato che i primi due motivi non erano consentiti in sede di legittimità. Essi, infatti, non denunciavano un errore di diritto, ma si basavano su “mere doglianze in punto di fatto”.
La Corte ha ribadito che non rientra nei suoi poteri effettuare una nuova valutazione degli elementi a fondamento della decisione. Il suo compito è verificare che la motivazione del giudice di merito sia logica e non presenti vizi giuridici, non sostituire la propria valutazione a quella già effettuata. Tentare di ottenere una nuova ricostruzione della vicenda è un’operazione preclusa in questa sede.
La Questione delle Attenuanti Generiche
Anche il terzo motivo, relativo alle attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha spiegato che, nel motivare il diniego delle attenuanti, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la sua valutazione. Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata considerata esente da illogicità, rendendo la contestazione dell’imputato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è netta e chiara. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un riesame del merito, operazione che esula dai poteri della Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità si concentra sulla corretta applicazione delle norme e sulla coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era esente da vizi logici e giuridici, e poiché le critiche dell’imputato erano di natura fattuale, il ricorso non poteva che essere respinto. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa pronuncia offre un importante monito: un ricorso per Cassazione deve essere costruito su solide argomentazioni giuridiche. Non è una terza occasione per discutere i fatti o per sperare in una diversa interpretazione delle prove. La Corte Suprema ha il compito di essere “giudice della legge”, non “giudice del fatto”. Un ricorso che ignora questa distinzione fondamentale è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze negative non solo processuali ma anche economiche per il ricorrente.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti o le prove. Il suo compito è solo quello di verificare che la legge sia stata applicata correttamente dai giudici dei gradi precedenti. Tentare di ottenere una “rilettura” degli elementi di fatto porta a un ricorso inammissibile.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano basati su doglianze di fatto, cercando di ottenere una nuova valutazione della vicenda, e contestavano in modo non consentito la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, compiti che non spettano alla Corte di Cassazione.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11426 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11426 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il 28/08/1994
avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello d Caltanissetta che ha confermato la condanna dell’imputato per il delitto di furto in abitazio
Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso – che deducono violazione di legg e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato – non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, oltre ad essere fondati su mere doglian punto di fatto, sono finalizzati ad ottenere una inammissibile ricostruzione della vi mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il qu motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimen veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli e di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riser giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Rilevato che il terzo motivo di ricorso – che contesta la mancata applicazione de circostanze attenuanti generiche – non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamen infondato in presenza (si vedano pag. 2-3 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle atten generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2025