Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Riapre il Processo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio dei confini del giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare le prove. Questo caso, che ha visto la dichiarazione di un ricorso inammissibile contro una condanna per riciclaggio, ci permette di approfondire il ruolo della Suprema Corte e i requisiti per un’impugnazione efficace.
I Fatti del Processo e la Condanna per Riciclaggio
Il punto di partenza è una condanna per il grave reato di riciclaggio, confermata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello. I giudici di merito, attraverso un’analisi dettagliata degli elementi probatori, avevano ritenuto provata la responsabilità penale dell’imputato. La ricostruzione dei fatti, secondo le sentenze precedenti, era solida, completa e logicamente coerente, tanto da portare a una cosiddetta “doppia conforme”, ovvero due sentenze di condanna con motivazioni sostanzialmente allineate.
I Motivi del Ricorso: una Questione di Fatto, non di Diritto
Nonostante le due decisioni conformi, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi addotti lamentavano una violazione di legge, un travisamento delle prove e un vizio di motivazione. In sostanza, il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di primo e secondo grado avevano interpretato gli elementi a suo carico, proponendo una lettura alternativa dei fatti che, a suo dire, avrebbe dovuto condurre a un’assoluzione. L’obiettivo era chiaro: ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa valutazione delle prove.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente questa impostazione, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno sottolineato che i motivi presentati erano articolati “esclusivamente in fatto”. Il ricorso non evidenziava autentici errori di diritto o palesi illogicità nel ragionamento dei giudici di merito, ma si limitava a chiedere alla Suprema Corte di sostituire la propria valutazione a quella, più gradita alla difesa, già respinta nei gradi precedenti. Questo tipo di richiesta esula completamente dai poteri della Cassazione, il cui compito non è decidere “come sono andati i fatti”, ma verificare che il processo si sia svolto nel rispetto della legge.
Le Motivazioni
La motivazione dell’ordinanza è lapidaria e didattica. La Corte ribadisce che il giudizio di legittimità non consente una “rilettura degli elementi probatori”. La ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello è stata giudicata esaustiva, razionale e non contraddittoria. Di fronte a una motivazione solida e a una “doppia conforme”, il ricorso che non si confronta specificamente con le argomentazioni dei giudici di merito per evidenziarne vizi logici o giuridici, ma che si limita a invocare una diversa interpretazione, è destinato all’inammissibilità. La richiesta del ricorrente era, di fatto, un tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio di merito, cosa che l’ordinamento non prevede.
Conclusioni
Questa decisione consolida un principio cardine della procedura penale: il ricorso in Cassazione deve basarsi su questioni di diritto. Non è la sede per contestare l’apprezzamento delle prove fatto dai giudici di merito, a meno che la loro motivazione non sia manifestamente illogica, contraddittoria o basata su prove inesistenti. Di conseguenza, chi presenta un ricorso inammissibile non solo vede confermata la condanna, ma viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Perché si basava esclusivamente su una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, un’attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione, la quale si occupa solo di questioni di diritto (giudizio di legittimità).
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Il ruolo della Corte di Cassazione non è quello di un terzo giudice che può riesaminare il merito del caso. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
Il ricorrente, oltre a vedere la propria condanna diventare definitiva, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12886 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12886 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MILETO il 22/06/1983
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME ritenuto che l’unico motivo di impugnazione, con culli ricorrente lamenta violazione di legge, travisamento delle prove e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove poste a fondamento della condanna è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello d rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti;
rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di riciclaggio (vedi pagg. da 5 a 8 de sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termin di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede;
rilevato che il ricorrente, invocando una rilettura di elementi probatori estranea al sindacato di legittimità, chiede a questa Corte di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, diverse ricostruzioni, quella a lui più gradita, senza confrontarsi con quanto motivato dalla Cort territoriale al fine di confutare le censure difensive prospettate in sede di appello e con emergenze probatorie determinanti per la formazione del convincimento dei giudici di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2025
Il ConsiglieféEstensore
Il Presidente