Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13056 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13056 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a EMPOLI il 06/05/1966
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità;
Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in .5 ade di legittimità; non è consentito dedurre il “travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutaziole delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 23E3215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la -il ettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
Rilevato che con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge d! vizio di motivazione in relazione al diniego di applicazione delle circostanze atte manti generiche;
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con argomentazioni congrue e logiche, ha giustificato la mancata applicaziom delle circostanze attenuanti generiche evidenziando l’assenza di elementi positivi in tal senso e valutato gli elementi indicati dalla difesa non rilevanti a tal li! e. ricordato che costituisce principio consolidato che, in caso di diniego, sopri: ttutto dopo la specifica modifica dell’art. 62- bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarle la concessione, è assolutamente sufficiente che il Giudice di merito si limiti a dar conto – come avvenuto nella specie – di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986).
Rilevato che con il terzo motivo di ricorso si deduce vizio di motiva2ione in relazione all’art. 603 cod.proc.pen.;
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la rinnovazione, ancorché parziale, del dibattimento ha carattere eccezionale e può essere disposta solo qualora il c;iiudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti. Ne deriva che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto di ll’uso
del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non i)otere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazion può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi – come avvenuto nella specie- la sussis . :eriza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo sulla responsabilità e sulle conseguenti statuizioni, con la conseguente mancanza di neces.bità di rinnovare il dibattimento (Sez.2,n.8106 del 26/04/2000, Rv.216532; Sez. 2, n. 45739 del 04/11/2003, Rv. 226977; Sez.2, n. 3458 del 01/12/2005,dep.27/01/2006, Rv.233391; Sez. 2, 15/05/2013, n. 36630; iez. 2, 27/09/2013, n. 41808; Sez.U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03;2016, Rv.266820 – 01).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amn -e ide.
Così deciso, 14/03/2025