Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1817 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1817 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMANO DI LOMBARDIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udite relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
‘N,
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 10 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Milano, in data 18 dicembre 2020, nei confront COGNOME NOMENOME in relazione ai reati di cui agli artt. 493-ter e 624 cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che genericamente contesta una violazione di legge un vizio di motivazione nell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, contiene cen in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito pagina 3 della sentenza impugnata hanno difatti logicamente desunto dalle risultanze istrutt la colpevolezza del prevenuto in ordine a ciascuno degli episodi contestati;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
Il Consigli COGNOME estensore COGNOME
Il Preside te