Ricorso inammissibile: i limiti della Cassazione
Il tema del ricorso inammissibile rappresenta uno dei pilastri della procedura penale in sede di legittimità. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso riguardante la violazione della normativa sugli stupefacenti, ribadendo i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Quando un’impugnazione non rispetta i criteri tecnici richiesti, il rischio è quello di incorrere in pesanti sanzioni pecuniarie oltre alla conferma della condanna.
I fatti di causa
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato previsto dall’articolo 73 del d.P.R. 309/1990. L’imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello, lamentando principalmente il mancato riconoscimento delle cause di proscioglimento previste dall’articolo 129 del codice di procedura penale. La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero valutato correttamente gli elementi a favore dell’imputato.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla natura dei motivi presentati, giudicati non solo generici ma anche manifestamente infondati. La Corte ha sottolineato come l’impugnazione non possa trasformarsi in un’occasione per richiedere una nuova valutazione delle prove, poiché tale compito spetta esclusivamente ai giudici di merito.
Il caso del ricorso inammissibile per genericità
L’inammissibilità è scaturita dal fatto che le doglianze erano incentrate su una richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova. Questo approccio è considerato inammissibile in Cassazione, in quanto il controllo di legittimità deve limitarsi alla verifica della tenuta logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata, senza poter scendere nel dettaglio della ricostruzione dei fatti.
Le motivazioni
Le motivazioni del provvedimento chiariscono che il ricorso era formulato in termini assai generici e non scalfiva la coerenza della decisione di secondo grado. I giudici hanno rilevato che le argomentazioni della Corte d’Appello erano lineari e conformi alla giurisprudenza consolidata. Quando i motivi di ricorso si limitano a riproporre questioni di fatto già risolte, la Cassazione non può che rilevare il difetto di specificità dell’atto.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ricorda l’importanza di una redazione tecnica rigorosa dei motivi di ricorso, che devono sempre vertere su vizi di legge e non sulla semplice insoddisfazione per l’esito del giudizio di merito.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La Corte di Cassazione può valutare nuovamente le prove di un processo?
No, la Cassazione si occupa solo della corretta applicazione della legge e non può riesaminare il merito dei fatti o delle prove già valutate.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre alla conferma definitiva della condanna precedente, il ricorrente deve versare una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 316 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 316 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 28634/22 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 73, comma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze contenute nel ricorso per cassazione -attinenti al mancato esame di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.- oltre che formulate in termini assai generici, sono manifestamente infondate, in quanto vertenti sul fatto ed incentrate sul richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova oggetto di esame sviluppato argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza legittimità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19/12/2022