Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11409 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11409 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 100NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che l’ha condannato per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile.
2.1.11 primo motivo, con cui si contesta la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nelle disponibilità del COGNOME, non risulta sia stato dedotto con l’a di appello; peraltro anche nella sentenza impugnata si dà atto che il ricorrente aveva chiesto l derubricazione nel comma quinto dell’art. 73 cit. d.PR. e la concessione delle circostanze attenuanti generiche. È dunque inammissibile ex art. 609 cod. proc. pen.
2.2. Il secondo motivo con cui si censura la sentenza per la omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche è interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/ 2026.