Ricorso inammissibile: i limiti del controllo in Cassazione
Nel sistema giudiziario italiano, il passaggio dal giudizio di appello alla Suprema Corte rappresenta un momento critico. Spesso, la difesa tenta di rimettere in discussione le prove, ma il rischio di presentare un ricorso inammissibile è estremamente elevato se non si rispettano i confini tra merito e legittimità.
Il caso: furto e identificazione video
La vicenda trae origine da una condanna per furto (art. 624 c.p.) confermata in secondo grado. L’imputato ha proposto ricorso basando la propria difesa sulla contestazione dell’identificazione operata attraverso le immagini delle videocamere di sorveglianza. Secondo la difesa, la lettura di tali elementi di fatto avrebbe dovuto condurre a un esito diverso, sollecitando quindi una rivalutazione delle risultanze processuali.
La distinzione tra fatto e diritto
Il nodo centrale della decisione risiede nell’impossibilità per la Cassazione di procedere a una rilettura degli elementi di fatto. Quando un ricorrente chiede di valutare nuovamente le prove, come le riprese video, sta chiedendo un giudizio di merito. Tuttavia, la sede di legittimità è riservata esclusivamente alla verifica della corretta applicazione della legge e della logicità della motivazione, senza poter integrare o sostituire la valutazione del giudice territoriale.
Il divieto di motivi nuovi nel ricorso inammissibile
Un altro aspetto fondamentale emerso dal provvedimento riguarda la novità delle doglianze. Il ricorrente, in sede di legittimità, ha sollevato critiche sull’affermazione della responsabilità penale che non erano state articolate durante l’appello. In quella sede, infatti, la difesa si era limitata a richiedere l’applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e una riduzione della pena.
Presentare per la prima volta in Cassazione motivi non discussi precedentemente rende il ricorso inammissibile. Il principio di diritto è chiaro: non è possibile ampliare l’oggetto del contendere nell’ultima fase del giudizio, saltando i passaggi procedurali previsti dall’ordinamento.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha motivato la decisione evidenziando come le doglianze fossero di “mero fatto”, volte esclusivamente a sollecitare una rivalutazione preclusa in sede di legittimità. I giudici hanno sottolineato che la prospettazione di una diversa valutazione delle prove, per quanto ritenuta più adeguata dal ricorrente, non può integrare un vizio di legittimità. Inoltre, è stata rilevata la tardività delle contestazioni sulla responsabilità, mai espresse nei motivi di appello, confermando così il doppio profilo di inammissibilità del ricorso.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dalla legge per i ricorsi manifestamente infondati o proposti fuori dai casi consentiti. Questa decisione ribadisce l’importanza di una strategia difensiva coerente e tecnica, che sappia distinguere correttamente tra la critica ai fatti e la violazione di norme giuridiche.
Si possono contestare le riprese video in Cassazione?
No, la contestazione dell’identificazione tramite video riguarda il merito dei fatti e non può essere riesaminata dalla Cassazione, che si occupa solo della legittimità della sentenza.
Cosa accade se si presentano motivi nuovi in Cassazione?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi non sono stati precedentemente esposti nel giudizio di appello, poiché non è consentito introdurre nuove questioni in sede di legittimità.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42790 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42790 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appell di Bari che ha confermato la condanna riportata dal predetto in primo grado in ordine al reat cui all’art. 624 cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’identificazione dell’o ricorrente quale autore del reato ascritto, criticando gli esiti della prova costituita dalle delle videocamere di sorveglianza, è inammissibile, in quanto costituito da doglianze di me fatto, volte a sollecitare una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sul una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazion via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legit mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risult processuali (ex multis Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); in appello il ricorrente non ha articolato nessuna censura con riferimento all’affermazione di responsabil penale, essendosi limitato a invocare la tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. e la ri della pena in concreto inflitta: il motivo di ricorso, pertanto, è inammissibile anche dedotto per la prima volta in sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 settembre 2023
Il consigliere estensore
Il Presidente