Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42610 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42610 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, che si è riportato al ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce ha riformato solo sotto l’aspetto sanzionatorio la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale della stessa città nei confronti di NOME, riconosciuto responsabile del furto di un’autovettura, in concorso con altra persona: fatto avvenuto in Lecce il 1 aprile 2015.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando due motivi di seguito riassunti negli stretti limit necessari alla motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità: la sentenza sarebbe contraddittoria. Il Tribunale avrebbe condannato NOME quale autore materiale del furto; la Corte di appello, preso atto dell’assoluta incompatibilità delle caratteristiche fisiche del NOME con quelle del soggetto videoripreso nell’azione di sottrarre l’autovettura, avrebbe illogicamente considerato l’imputato quale complice del primo, sol perché la propria convivente risulta proprietaria di un’autovettura identica a quella usata per l’appunto dal complice; ciò senza considerare che l’auto, ammesso fosse quella della convivente del NOME, poteva pure essere in uso ad altro membro della famiglia.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 133 cod. pen. e denuncia eccessività della pena ed illogico diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all’art. 23, comma 8, legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.
Nelle conclusioni scritte, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il difensore del ricorrente ha chiesto l’accoglimento «delle conclusioni già rassegnate».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Il primo motivo è affetto da plurimi profili di inammissibilità.
1.1. Innanzitutto, esso deduce il vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che però riguarda l’erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza) ovvero l’erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto la fattispecie astratta). In concreto, il ricorrente denuncia un’erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, ipotesi, questa, mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa denunciabile sotto l’aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).
In ogni caso, «è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianz connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027).
Il vizio di violazione di legge, dunque, è inammissibilmente dedotto.
1.2. Analogo vizio affligge il motivo nella parte in cui deduce vizio di motivazione.
Senza allegare gli atti di riferimento, il ricorrente sostiene che l’autovettura Seat Altea usata dal complice sarebbe stata attribuita alla convivente della COGNOME sulla base di una ricerca effettuata dal teste di polizia giudiziaria, alla luce dell sequenza alfanumerica della targa registrata dall’impianto di videosorveglianza, senza il suffragio di documenti; e che non è possibile escludere che al di fuori della città di Brindisi esistesse un’autovettura uguale. Inoltre, deduce che la convivente avrebbe riferito che il veicolo fosse in uso a tutti i componenti della famiglia.
Il motivo, dunque, ripropone un percorso alternativo, ritenuto preferibile, del tutto sganciato dagli esiti processuali posti a base della affermazione di responsabilità; quando invece la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente, contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata, sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. per tutte Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589).
A quest’ultimo proposito è bene segnalare i limiti della cognizione del giudice di legittimità, che, anche dopo l’introduzione del vizio di contraddittorietà
I
processuale ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, comportano «l’intangibilità della valutazione del merito del risultato probatorio», posto i «persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell’elemento di prova» (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, Rv. 234167).
Secondo l’insegnamento dottrinale, mentre i giudizi di primo e di secondo grado hanno come oggetto la ricostruzione del fatto attribuito all’imputato, quella affidata al giudice di legittimità è una critica che si esercita sul discors giustificativo svolto nella sentenza impugnata. Di qui la conseguenza che esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME).
Non solo: nel momento in cui il ricorrente introduce il tema della valutazione scorretta di una prova (attraverso il vizio del travisamento, che comporta contraddittorietà della motivazione), il ricorso deve rispondere al requisito dell’autosufficienza. In altri termini, il ricorrente non può limitarsi ad indicare atto, o a riprodurne alcuni passaggi, ma ha l’onere, a pena di inammissibilità, di allegarli o di trascriverli, o quantomeno di individuarli in modo inequivoco: «anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen. introdotto dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419); «è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze» (Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale, Rv. 256723).
Dunque, se il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica della non manifesta illogicità della sentenza “rispetto a se stessa”, cioè alla verifica della non manifesta illogicità delle conclusioni rispetto alle premesse esposte (senza possibilità di controllo della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali: Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), deve concludersi nel senso della manifesta infondatezza della doglianza.
Le premesse del ragionamento della Corte di appello, sono, in fatto, le seguenti:
l’autore materiale del furto è visto armeggiare nei pressi del motore della Fiat 500 presa di mira;
da tergo sopraggiunge una Seat Altea targata TARGA_VEICOLO (le telecamere hanno estrapolato l’intera sequenza alfanumerica della targa, ad eccezione dell’ultima lettera) che spinge la Fiat 500, allo scopo evidente di metterla in moto;
una volta riusciti nell’intento, le due persone coinvolte si dileguano: una alla guida della Fiat 500 e una alla guida della Seat Altea (dalla quale non era mai scesa, durante l’operazione ripresa dalle telecamere);
dalle ricerche della polizia giudiziaria riferite dal teste COGNOME risulta che una sola Seat Altea abbia l’esatta sequenza alfanumerica indicata, e precisamente la macchina intestata a NOME COGNOME, compagna del NOME (la targa completa, secondo la polizia giudiziaria, terminava con la lettera N);
la COGNOME ha riferito che il giorno del furto l’auto era, come di solito, i uso al proprio convivente, ed ha aggiunto che dalle 16.30 i due si trovavano insieme alla pizzeria in cui lavoravano;
il NOME, sei mesi dopo il furto, è stato coinvolto in un incidente che lo ha reso invalido.
In modo non palesemente illogico la Corte di appello ha ovviamente escluso rilievo all’invalidità sopravvenuta del NOME e, considerato che il furto è avvenuto prima delle 18.10, ha ritenuto non dirimenti, per escludere la sua responsabilità, le dichiarazioni sul punto rese dalla convivente in merito alla presenza in pizzeria, tenuto conto del dato oggettivo della presenza dell’auto a distanza da quel luogo all’ora del furto, della circostanza da lei riferita secondo la quale l’auto era in uso al convivente (e non ad altri membri della famiglia) e della mancata prospettazione da parte dell’imputato di qualsivoglia spiegazione alternativa.
Esclusa la possibilità, per la Corte di cassazione, di fornire una diversa valutazione delle prove, deve osservarsi come la motivazione resa dalla Corte di appello non sia manifestamente illogica, in quanto essa collega tra loro i dati certi traendone una conclusione logicamente conforme.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
Ancora una volta si deduce inammissibilmente violazione di legge, in realtà censurando la motivazione su diversi punti inerenti il trattamento sanzionatorio quali l’individuazione della pena base e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Con riguardo al giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, la Corte di cassazione a Sezioni unite ha avuto modo di affermare che le relative statuizioni, «implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione» (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Ed ancora, con riferimento alla determinazione della pena, è stato detto che «deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410).
E con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è insegnamento condiviso quello secondo il quale «la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi» (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, COGNOME, Rv. 275057).
Ciò premesso, non sussiste il denunciato vizio di motivazione, in presenza di una pena base prossima al minimo edittale e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, laddove la Corte di appello, nel rispondere al motivo di gravame, ha correttamente evidenziato la gravità del fatto, la capacità a delinquere dell’imputato, la personalità desunta dai plurimi e anche specifici precedenti penali, anche per associazione a delinquere di stampo mafioso e sequestro di persona (pagg. 4-5 della sentenza impugnata).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 19/09/2023