Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44060 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44060 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il primo motivo proposto da NOME COGNOME, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla mancata osservanza del vincolo della sentenza rescindente nel pervenire ad una declaratoria di insussistenza del fatto, è inammissibile in quanto si risolve in una sollecitazione ad una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie nel giudizio di legittimità;
Considerato, peraltro, che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 431115 del 2021, aveva disposto l’annullamento della sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria nei confronti del COGNOME limitatamente alla verifica della qualificazione del reato di estorsione in termini di delitto tentato consumato, dichiarando inammissibile il ricorso;
Rilevato che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena, è inammissibile per 2a-1: aspecificità, in quanto -Fgar -/ – é iza nella mera enunciazione dei principi giurisprudenziali (Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611) e delle norme di legge, privi di un pur minimale riferimento alle statuizioni della sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.