Ricorso inammissibile: i limiti del sindacato di legittimità
Un ricorso inammissibile rappresenta l’esito di una strategia difensiva che tenta di riportare in Cassazione questioni di puro merito, ignorando la natura del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha recentemente chiarito che non è possibile richiedere una rilettura delle fonti probatorie se la motivazione della sentenza impugnata risulta logicamente coerente.
Il caso e la contestazione dei fatti
La vicenda trae origine da un’impugnazione presentata avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente lamentava una ricostruzione dei fatti non favorevole, cercando di proporre una versione alternativa degli eventi già analizzati dai giudici di merito. Tuttavia, nel sistema giudiziario italiano, la Corte di Cassazione non ha il compito di stabilire come si siano svolti i fatti, ma solo di verificare se la legge sia stata applicata correttamente e se il ragionamento del giudice sia privo di falle logiche.
La distinzione tra merito e legittimità
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Quando un difensore propone censure volte a prefigurare una “alternativa rilettura delle fonti probatorie”, si muove al di fuori del perimetro consentito dalla legge. La Cassazione può intervenire solo se viene dimostrato un travisamento delle prove o una manifesta illogicità della valutazione operata. In assenza di tali presupposti, il ricorso viene inevitabilmente rigettato.
Le motivazioni
Le motivazioni addotte dalla Suprema Corte si fondano sull’irrilevanza delle censure che non colpiscono la struttura logica della sentenza. I giudici hanno rilevato che le critiche del ricorrente erano del tutto avulse da una specifica individuazione di errori percettivi o logici nelle emergenze processuali. In particolare, è stato sottolineato che la valutazione probatoria operata dai giudici di merito non presentava profili di manifesta illogicità. La mancanza di specificità e il tentativo di trasformare la Cassazione in un terzo grado di merito rendono il ricorso privo dei requisiti minimi per essere esaminato, portando alla declaratoria di inammissibilità.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte sanciscono la definitiva chiusura del caso con pesanti ripercussioni per il ricorrente. Oltre alla conferma della sentenza di condanna, l’inammissibilità comporta l’applicazione dell’art. 616 c.p.p., che prevede la condanna al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ricorda l’importanza di una redazione tecnica dei motivi di ricorso, che devono sempre essere ancorati a vizi di legittimità precisi e non a generiche lamentele sulla ricostruzione dei fatti.
Perché la Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se richiede una nuova valutazione dei fatti o delle prove, attività riservata ai giudici di merito e preclusa alla Suprema Corte.
Cosa si intende per travisamento della prova?
Si verifica quando il giudice fonda la decisione su una prova che non esiste o ne ignora una decisiva che risulta chiaramente dagli atti del processo.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i seimila euro, a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46976 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46976 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL PAPA NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza in epigrafe esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in guanto volte a prefigurare una alternativa rilettura del probatorie, estranee al sindacato di legittimità laddove, come nella specie, non portino a pr di manifesta illogicità della valutazione probatoria operata dai giudici del merito e risultino dalla pertinente individuazione di specifici trav.samenti di emergenze processuali valorizzate sostegno della ritenuta responsabilità, rilevato che all’inamrnissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 ottobre 2023.