Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5483 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5483 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a VERONA il DATA_NASCITA
NOME (CODICE_FISCALE) nato a VERONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
,
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con un unico atto a firma del medesimo difensore, ricorrono avverso la sentenza, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia resa il 25 marzo 2021 dal Tribunale di Padova in ordine al delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 comma 1, n. 2 e 61 n. 7 cod. pen.
Ritenuto che i due motivi sollevati (vizio di motivazione, anche per travisamento della prova; violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell’ipotesi di cui all’art. 162-ter cod. pen. e mancanza di motivazione circa il trattamento sanzionatorio) non sono consentiti in sede di legittimità, perché entrambi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 6 e 7 sent. app.);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore