Ricorso inammissibile: i limiti del giudizio di legittimità
Analizziamo una recente ordinanza della Suprema Corte che chiarisce i presupposti di un ricorso inammissibile. Spesso, la difesa tende a riproporre le medesime argomentazioni già spese nei gradi precedenti, ma questo approccio rischia di scontrarsi con il rigore del giudizio di legittimità, portando a pesanti sanzioni pecuniarie per il ricorrente.
Il caso del ricorso inammissibile per motivi riproduttivi
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per diversi episodi di furto, alcuni dei quali contestati nella forma aggravata. L’imputato, dopo la conferma della sentenza in secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione articolando quattro motivi principali. Nello specifico, la difesa lamentava un vizio di motivazione sulla responsabilità penale e richiedeva la riqualificazione dei fatti in furto semplice o tentato, oltre all’esclusione dell’aggravante della violenza sulle cose.
Perché la Cassazione dichiara un ricorso inammissibile
Il collegio giudicante ha esaminato i motivi di ricorso rilevando una criticità strutturale insuperabile. Le censure mosse non affrontavano in modo critico e puntuale le argomentazioni fornite dalla Corte d’Appello, limitandosi a riproporre le medesime tesi difensive già vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito. In sede di legittimità, non è infatti permesso sollecitare una nuova valutazione dei fatti, ma occorre dimostrare un errore logico o giuridico specifico nella sentenza impugnata.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sul principio di specificità dei motivi di ricorso. Quando le doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente esaminati, il ricorso non è consentito. I giudici hanno evidenziato che la sentenza di appello conteneva argomenti giuridici corretti e completi, rispetto ai quali il ricorrente non ha operato alcun confronto dialettico. La mancanza di specificità estrinseca, ovvero l’assenza di una critica mirata alle ragioni della decisione impugnata, determina inevitabilmente l’invalidità dell’impugnazione.
Le conclusioni
Il giudizio si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Oltre alla conferma della condanna penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia distinguere tra il merito del fatto e la legittimità del diritto, evitando di sovraccaricare la Suprema Corte con istanze prive dei requisiti minimi di ammissibilità.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripete solo le difese dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché manca di specificità e non offre un confronto critico con la sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già risolte.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Si può contestare la ricostruzione dei fatti in Cassazione?
No, la Cassazione è un giudice di legittimità e non di merito; può solo verificare se la motivazione del giudice precedente sia logica e se la legge sia stata applicata correttamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5500 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5500 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia resa il 17 luglio 2024 dal locale Tribunale per i reati al predetto ascritti.
In data 10 ottobre 2025, sono pervenute conclusioni scritte nell’interesse dell’imputato a firma dell’AVV_NOTAIO.
Ritenuto che i quattro motivi sollevati (vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell’imputato per il reato di cui al capo A); vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato sub A) nella fattispecie di cui all’art. 624 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto contestato al capo C) nella fattispecie tentata; vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. in relazione reato contestato al capo B) della rubrica) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già tutti adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (pp. 2, 3 e 4 sent. app.) con corretti argomenti giuridici rispetto ai quali il ricorrent non opera alcun confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2025
Il Consigliere estensore