Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7464 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7464 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SALEMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME;
n.NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per il delitt di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso è inammissibile per genericità.
La sentenza impugnata ha reso specifica ed adeguata motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio (pagg. 5-6), con la quale il ricorso non si confronta, escludend l’applicazione dell’art. 62-bis cod. pen. e riconoscendo la recidiva, alla luce dei precedenti an specifici dell’imputato e alla mancanza di qualsiasi resipiscenza ostativi anche alla sostituzi della pena detentiva con la detenzione domiciliare per assenza di una positiva prognosi circa i rispetto delle prescrizioni.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2026 La Consiglier COGNOME tensora COGNOME
Il Pr