Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Valutazione dei Fatti
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve fare i conti con le rigide regole che governano il processo in Cassazione. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga gestito e delle conseguenze che ne derivano, non solo per l’imputato ma anche per la parte civile. La Corte Suprema non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Tribunale che aveva condannato un’imputata per i reati di cui agli artt. 612 bis (atti persecutori) e 639 (danneggiamento) del codice penale. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva dichiarato i reati estinti per prescrizione. Tuttavia, aveva confermato le statuizioni civili, ovvero la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte lesa.
Contro questa decisione, l’imputata ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando un unico motivo: un presunto vizio di motivazione. In sostanza, la ricorrente contestava le argomentazioni su cui si fondava la sua responsabilità, chiedendo di fatto ai giudici supremi una nuova e diversa valutazione delle prove e degli elementi di fatto emersi nel processo.
Il Ricorso Inammissibile e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione ha prontamente dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione di questa decisione risiede in un principio cardine del nostro ordinamento: il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, non di merito. Questo significa che la Corte non può riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente.
Il ricorso, secondo la Corte, era costituito da “doglianze di mero fatto”, ovvero da contestazioni che sollecitavano una rilettura degli elementi probatori. Prospettare una valutazione delle risultanze processuali diversa, e magari più favorevole, non integra un vizio di legittimità che possa essere fatto valere in Cassazione. Si tratta di un tentativo, precluso, di trasformare la Corte in un giudice di terza istanza.
Spese della Parte Civile: Quando il Contributo non è Utile
Un aspetto particolarmente interessante dell’ordinanza riguarda la decisione sulle spese legali della parte civile. Quest’ultima, tramite il proprio difensore, aveva depositato una memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso. Nonostante l’esito favorevole, la Corte ha stabilito “Nulla per le spese di parte civile”.
La ragione di ciò si basa su un importante orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 877/2022). In procedimenti come quello in esame (rito camerale “non partecipato”), la parte civile ha diritto al rimborso delle spese solo se la sua attività processuale ha fornito un “utile contributo alla decisione”. Nel caso specifico, la memoria si era limitata a chiedere il rigetto del ricorso, senza aggiungere argomentazioni o analisi che potessero effettivamente aiutare la Corte nel suo processo decisionale. Un’attività meramente formale, quindi, non è sufficiente a giustificare la condanna dell’imputato al pagamento delle spese legali della controparte.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la sua decisione su due pilastri. In primo luogo, ha ribadito che un ricorso inammissibile è tale quando si limita a contestare l’apprezzamento dei fatti operato dal giudice di merito, poiché tale attività è esclusa dal perimetro del giudizio di legittimità. La mera prospettazione di una ricostruzione alternativa non costituisce un vizio di motivazione censurabile. In secondo luogo, riguardo alle spese civili, ha applicato il principio secondo cui la partecipazione della parte civile, per essere meritevole di ristoro economico, deve essere sostanziale e non meramente formale, apportando elementi utili alla deliberazione.
Le conclusioni
L’ordinanza conferma due importanti lezioni pratiche. Per chi intende ricorrere in Cassazione, è fondamentale formulare censure che attengano a violazioni di legge o a vizi logici manifesti della motivazione, evitando di riproporre questioni di fatto già decise. Per le parti civili, invece, emerge la necessità di una partecipazione attiva e costruttiva al giudizio di legittimità: per ottenere la liquidazione delle spese, non basta essere presenti, ma occorre contribuire efficacemente alla decisione del giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su contestazioni relative alla valutazione dei fatti e delle prove, chiedendo di fatto una nuova analisi del merito della vicenda. Questo tipo di valutazione è preclusa alla Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità e non di merito.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è quello di decidere nuovamente chi ha ragione e chi ha torto riesaminando le prove (come fanno il Tribunale e la Corte d’Appello), ma solo quello di controllare che i giudici precedenti abbiano interpretato e applicato correttamente le leggi.
Perché alla parte civile non sono state liquidate le spese legali?
Nonostante l’esito a lei favorevole, la parte civile non ha ottenuto il rimborso delle spese perché la sua memoria difensiva non ha fornito un “utile contributo alla decisione”. Si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso senza aggiungere argomenti di valore, e secondo la giurisprudenza, in questi casi non è previsto il rimborso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47866 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47866 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 13 febbraio 2023 che, dichiarati estinti per prescrizione i reati a lei ascritti, ha confermato agli effetti civili la condanna al risarcimento del danno pronunciata in primo grado dal Tribunale di Foggia del 3 dicembre 2021, in ordine alle condotte di cui agli artt. 612 bis e 639 cod. pen.;
-Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia vizio di motivazione quanto alle argomentazioni a fondamento della responsabilità della ricorrente, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituito da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in questa sede sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME).
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuai i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
-Rilevato che in data 29/09/2023 il difensore e procuratore speciale delle costituite parti civili, AVV_NOTAIO, ha depositato memoria difensiva contenente conclusioni scritte e nota spese;
– Considerato, a quest’ultimo riguardo, che le Sezioni unite di questa Corte (S.U. n. 877 del 14/07/2022, (2023), Sacchettino, Rv. 283886) hanno affermato che, nell’ipotesi in cui il giudizio in cessazione si celebri nelle forme del rit camerale c.d. “non partecipato” e il ricorso dell’imputato sia dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, va disposto il pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo nella ipotesi in cui la stessa “, abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi (..) anche solo attraverso memorie scritte (..) fornendo un utile contributo alla decisione”; nel caso di specie la memoria pervenuta nell’interesse delle parti civili si è limitata a chiedere il rigetto del ricorso, non offrendo un contributo utile alla decisione.
P. Q. IM.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso in Roma, in data 8 novembre 2023
Il consigliere estensore
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Il Presidente