Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6404 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6404 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a Milano il 27/09/1999
avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte d’appello di Genova dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che entrambi i motivi di cui si compone il ricorso, con cui si contestano vizi della motivazione posta a base della decisione della Corte territoriale – per avere quest’ultima affermato la penale responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato di tentata estorsione sulla base della testimonianza del nonno della persona offesa in realtà contradditoria e non riscontrata – non sono formulati in termini consentiti in questa sede per un duplice ordine di ragioni;
che, in primis, emerge come essi risultano riproduttivi di doglianze già prospettate con l’atto di appello e adeguatamente esaminate e disattese con congrui argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale, omettendo così un effettivo confronto, per confutarle, con le ragioni poste a base del decisum (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, là dove i giudici di appello hanno sottolineato i motivi della non decisività delle minime discordanze delle dichiarazioni testimoniali, essendo comunque pienamente ravvisabili nella vicenda
in esame tutti gli elementi della fattispecie di cui agli artt. 56-629 cod. pen. , fronte dell’indebita appropriazione del telefono cellulare della persona offesa da parte dell’odierno ricorrente e del suo originario proposito, poi non concretizzato per l’intervento del COGNOME, di non restituirlo senza aver prima ottenuto in cambio una somma di denaro);
che, in secundis, le suddette doglianze, pur essendo formalmente volte a censurare presunti vizi motivazionali, sono invero tese a contestare una decisione erronea, perchè fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, e ad evocare, quindi, una diversa lettura e un differente giudizio di rilevanza e attendibilità delle fonti di prova (in particolare, nel caso di specie, del dichiarazioni testimoniali rese dal COGNOME), per prospettare così conclusioni differenti sui punti della credibilità e dello spessore delle risultanze processuali, mentre deve ribadirsi come tutto ciò è “fatto”, riservato al giudice del merito;
che, infatti, a tal proposito, giova sottolineare la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre il proprio apprezzamento delle acquisizioni probatorie a quella compiuta nei precedenti gradi, poichè il sindacato di legittimità, concernendo il rapporto tra motivazione e decisione, e non già il rapporto tra prova e decisione, per espressa previsione legislativa, ha un orizzonte circoscritto, essendo volto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle risultanze processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074), fatta salva l’eventualità (non riguardante il caso in esame) dell’individuazione nell’atto di impugnazione di specifici travisamenti della prova;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.