Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45014 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45014 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE 02W6XUR) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i primi due motivi di ricorso, in punto di responsabilità e qualificazione giurid sono privi di specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatori un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adott giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, invero, i giudici del merito, correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, n fattispecie di cui all’art. 628 cod. pen., hanno adeguatamente disatteso le doglianze difensi dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4);
considerato che il terzo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è generico e non consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del la graduazione della pena – sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazion agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta d sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argonnentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi ci rilevanti ovvero attraverso espressio tipo “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 ottobre 2023.