Ricorso inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti imposti al giudizio di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio. Attraverso l’analisi di un caso di ricorso inammissibile, vediamo perché i giudici di Cassazione non possono sostituirsi ai tribunali nella valutazione delle prove e dei fatti.
Il Caso: La Contestazione della Responsabilità Penale
La vicenda trae origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale di Caltagirone. Ritenendo ingiusta la decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione. Tuttavia, il fulcro della sua difesa non si basava sulla denuncia di un errore di diritto o di un vizio procedurale. Al contrario, l’unico motivo di ricorso contestava la sussistenza della prova della sua responsabilità penale, proponendo una diversa lettura dei dati processuali e un differente giudizio sull’attendibilità delle fonti di prova. In sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riesaminare il merito della vicenda e di giungere a una conclusione diversa da quella del giudice di primo grado.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una motivazione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che la legge preclude alla Corte non solo la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio, ma anche quella di ‘saggiare la tenuta logica della pronuncia’ attraverso un confronto con modelli di ragionamento alternativi. Il ruolo della Cassazione è quello di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della decisione impugnata, non di decidere se un’altra valutazione dei fatti sarebbe stata possibile.
Le Motivazioni: I Limiti della Cognizione della Cassazione
La Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse ‘esente da vizi logici’. Il Tribunale aveva esplicitato chiaramente le ragioni del suo convincimento, applicando correttamente gli argomenti giuridici per dichiarare la responsabilità dell’imputato per il reato ascrittogli. Il tentativo del ricorrente di ottenere una nuova valutazione dei fatti si scontra con la natura stessa del giudizio di Cassazione, che è un giudizio di legittimità e non di merito. La Corte ha richiamato un consolidato principio, espresso anche dalle Sezioni Unite, secondo cui non è consentito utilizzare il ricorso per Cassazione per ottenere una rivalutazione del materiale probatorio. Di conseguenza, non avendo riscontrato errori di diritto o palesi illogicità nel percorso argomentativo del giudice precedente, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.
Le Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza riafferma con forza un principio cardine del nostro sistema processuale. Chi intende presentare ricorso per Cassazione deve concentrarsi su specifici motivi di diritto: la violazione di una legge, un vizio di procedura o una motivazione manifestamente illogica o contraddittoria. Tentare di rimettere in discussione l’accertamento dei fatti è una strategia destinata al fallimento. La conseguenza diretta di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione al ricorrente del pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende. Una lezione importante sull’importanza di strutturare correttamente le proprie impugnazioni.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e la credibilità dei testimoni come farebbe un tribunale?
No. L’ordinanza chiarisce che alla Corte di Cassazione è precluso sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non rivalutare i fatti.
Cosa succede quando un ricorso si basa su una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice di merito?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come stabilito in questo caso, un motivo di ricorso che contesta la sussistenza della prova sulla base di una diversa lettura dei dati processuali non è consentito dalla legge.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43741 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43741 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2022 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della prova responsabilità dell’imputato sulla base di una diversa lettura dei dati processuali e giudizio di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione dell processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentat sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le alt 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
Ritenuto che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha espl ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 2 e 3) facendo applicazione d argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza all’art. 636 cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2023
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