Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3096 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3096 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAOLISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
d
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOMECOGNOME le cui ragioni sono state ribadit motivi nuovi tempestivamente depositati;
considerato che il primo motivo di doglianza, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto utilizza relazione al delitto di calunnia le dichiarazioni rese dagli imputati fuo dibattimento, per avere erroneamente reputato sussistente il delitto di ricetta e per non aver disposto la rinnovazione dell’esame dell’imputato, denuncian l’illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati proce una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Co cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risulta processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la ten logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2 Jakani, Rv. 216260);
che la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidat orientamento di questa Corte (Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, R 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o no attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta;
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicita ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3-4) face applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazi responsabilità e della sussistenza del reato;
osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata concessione al ricorrente delle circostanze attenuanti generiche e del benef della sospensione condizionale della pena, non è consentito ed è manifestament infondato;
che, in ordine alle attenuanti generiche, la motivazione risulta esente evidenti illogicità (si veda pag. 4 della sentenza impugnata), anche considerat principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice merito, nel motivare il diniego della concessione di dette attenuanti, pren considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle p rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri d valutazione;
che, in merito alla sospensione condizionale della pena, la sentenz impugnata (si veda, in particolare, pag. 5) ha posto a base del rigetto della relativa richiesta, argomentazioni logiche e ineccepibili (la costruzione di un’ing accusa nei confronti del COGNOME e l’interferenza illecita sulle elezioni comunali sono state ripetute con aggravio dei costi per la collettività) , esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giu tipicamente di merito che non scade nell’illogicità quando, come nel caso in esa la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del ma esamini l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere dell’imput quindi, evidenzi aspetti negativi della personalità dell’imputato che ne h orientato la decisione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso, il 5 dicembre 2025.