Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione non Riesamina i Fatti
La dichiarazione di un ricorso inammissibile da parte della Corte di Cassazione è una delle decisioni più nette nel nostro ordinamento. Con la recente ordinanza qui analizzata, la Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio per rivalutare le prove, ma di garante della corretta applicazione della legge. Analizziamo un caso pratico riguardante un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico Stupefacenti, che illustra perfettamente i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo e l’Appello
Il caso ha origine da una condanna per un reato legato al traffico di sostanze stupefacenti, emessa dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. I motivi dell’impugnazione erano molteplici: contestava la sua responsabilità penale, il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità (prevista dal comma 5 dell’art. 73), la negazione delle circostanze attenuanti generiche e la gestione della continuazione con un altro reato già giudicato.
In sostanza, la difesa mirava a una revisione completa della valutazione effettuata nei precedenti gradi di giudizio, sperando in un esito più favorevole davanti alla Suprema Corte.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le ragioni di questa decisione sono cruciali per comprendere la funzione stessa della Corte. I giudici hanno rilevato due vizi fondamentali nei motivi presentati:
1. Mera Riproduzione di Censure Precedenti: Gran parte dei motivi di ricorso non erano altro che una riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e adeguatamente valutate dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Ripetere le stesse doglianze senza evidenziare un vizio di legittimità specifico nella sentenza impugnata non è sufficiente per attivare un riesame.
2. Genericità e Richiesta di Rivalutazione dei Fatti: I motivi sono stati giudicati ‘obiettivamente generici’ perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza d’appello. Invece di individuare un errore di diritto, l’imputato chiedeva sostanzialmente alla Cassazione di effettuare una diversa valutazione delle prove e una nuova ricostruzione dei fatti. Questo compito, tuttavia, esula completamente dalle competenze della Corte di Cassazione, che è giudice della legittimità (cioè della corretta applicazione della legge) e non del merito (cioè dei fatti).
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
La decisione della Corte ha conseguenze significative. La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la condanna e comporta per il ricorrente l’obbligo di pagare non solo le spese processuali, ma anche una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere redatto con estrema perizia tecnica, concentrandosi esclusivamente su vizi di legittimità, come l’errata applicazione di una norma di legge o un difetto manifesto nella motivazione della sentenza. Tentare di utilizzare questo strumento come un ‘terzo appello’ per ridiscutere i fatti e le prove è una strategia destinata al fallimento, che comporta unicamente un aggravio di costi per l’imputato.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono meramente riproduttivi di censure già valutate dai giudici di merito o quando sono generici e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, la decisione chiarisce che il ruolo della Cassazione non è quello di sollecitare una diversa valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro), oltre a rendere definitiva la sentenza di condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2979 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2979 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 17824/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. del 1990), la memoria, i motivi nuovi;
Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, al mancato riconosci della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, delle circostanze atte generiche, della continuazione con altro reato giudicato separatamente;
Ritenuto i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure g adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti a sollecitare una divers valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, e, dall’altra, perché obiettiva generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2025.