Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare il Merito
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del nostro sistema giudiziario: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. Quando un ricorso inammissibile viene presentato contestando decisioni che rientrano nella piena discrezionalità del giudice, come la quantificazione della pena o la concessione delle attenuanti, la Corte Suprema non può fare altro che respingerlo. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire i confini del ricorso in Cassazione.
I Fatti del Processo e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato lamentava principalmente due aspetti della decisione dei giudici di secondo grado:
1. Mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche: Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nel non concedere una riduzione di pena basata su elementi favorevoli all’imputato.
2. Eccessività della pena: Il ricorrente riteneva la sanzione inflitta sproporzionata, chiedendone una rideterminazione da parte della Suprema Corte.
Entrambi i motivi, tuttavia, toccano il cuore della valutazione di merito, un’area di esclusiva competenza dei giudici di primo e secondo grado.
La Valutazione del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha dichiarati entrambi inammissibili e manifestamente infondati. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale che traccia una linea netta tra il giudizio di merito e quello di legittimità. La Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di rivalutare le prove o le circostanze di fatto, ma solo di controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e coerente.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha fornito una spiegazione chiara e dettagliata per la sua decisione. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo alle attenuanti generiche, i giudici hanno sottolineato che il diniego è insindacabile in sede di legittimità se supportato da una motivazione logica e non contraddittoria. Non è necessario che il giudice di merito analizzi ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole; è sufficiente che ponga a fondamento della sua decisione quelli ritenuti più rilevanti e decisivi.
Sul secondo punto, l’eccessività della pena, la Corte ha ribadito che la determinazione della sanzione, nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge e dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Un’eventuale censura in sede di legittimità è possibile solo se la motivazione è palesemente illogica o assente, cosa che nel caso di specie non è stata riscontrata.
Conclusioni: L’Inammissibilità del Ricorso e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia in esame conferma che la Corte di Cassazione non funge da tribunale di terza istanza dove poter ridiscutere l’intera vicenda processuale. Il ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di sottoporre alla Corte questioni di fatto già ampiamente valutate nei precedenti gradi di giudizio. La decisione finale è stata quindi la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sentenza di condanna.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche?
No, non è consentito se la motivazione del giudice di merito è esente da evidenti illogicità. Il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi dedotti dalle parti, ma solo quelli ritenuti decisivi, e tale valutazione rientra nella sua discrezionalità.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta eccessiva?
No, la graduazione della pena, inclusa la valutazione degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che la motivazione sia manifestamente illogica o viziata da errore di diritto.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta che il ricorso venga respinto senza un esame del suo contenuto. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questo caso, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6491 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6491 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 12/04/1969
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che denuncia l’eccessività della pena non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2025.