Ricorso Inammissibile: Quando la Cassazione Non Può Riesaminare i Fatti
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile, riaffermando con fermezza i confini del proprio giudizio. Il caso offre un’importante lezione sui limiti imposti al riesame delle prove e sulla necessità di formulare motivi di ricorso specifici e pertinenti. L’analisi della Suprema Corte chiarisce perché non ogni doglianza può trovare accoglimento in sede di legittimità, specialmente quando si tenta di ottenere una rivalutazione del merito della vicenda processuale.
I Fatti del Processo
Il ricorrente si era rivolto alla Corte di Cassazione per contestare una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato basava il suo ricorso su quattro motivi principali:
1. La contestazione della propria responsabilità penale, in particolare negando l’esistenza di una condotta decettiva, elemento chiave del reato di truffa (art. 640 c.p.).
2. Un’errata qualificazione giuridica dei fatti contestati.
3. L’illegittima applicazione della circostanza aggravante della recidiva.
4. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare gli elementi che avevano portato alla sua condanna nei precedenti gradi di giudizio.
I Limiti del Giudizio e il Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella natura stessa del suo ruolo. La Corte non è un “terzo grado” di giudizio dove si possono ripresentare le prove e offrire una nuova ricostruzione dei fatti. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità), non di stabilire come sono andati i fatti (giudizio di merito).
Nel primo motivo, la Corte ha rilevato una totale mancanza di specificità. Il ricorrente non ha evidenziato errori di diritto nella sentenza impugnata, ma ha tentato di proporre una valutazione delle prove diversa da quella, ampiamente motivata, dei giudici di merito. Questo approccio rende il ricorso inammissibile, poiché si traduce in una richiesta di riesame del fatto, preclusa in sede di legittimità.
L’Analisi sulle Circostanze del Reato
Anche gli altri motivi sono stati respinti con argomentazioni altrettanto nette. Il secondo motivo è stato giudicato una semplice ripetizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti in appello.
Per quanto riguarda la circostanza aggravante della recidiva, la Corte ha sottolineato che il ricorrente non si è confrontato con le argomentazioni della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva chiarito come la biografia criminale dell’imputato dimostrasse una continuità criminosa e una spiccata pericolosità sociale, giustificando ampiamente l’aggravante.
Infine, la censura sul diniego delle attenuanti generiche è stata definita ‘manifestamente infondata’. La Corte ha ricordato che per ottenere tali attenuanti (art. 62-bis c.p.) non è sufficiente una semplice richiesta, ma occorre indicare elementi di segno positivo che dimostrino una meritevolezza della mitigazione della pena. In assenza di tali elementi, il diniego da parte del giudice di merito è stato ritenuto pienamente legittimo.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi presentati erano, nel loro complesso, privi dei requisiti richiesti dalla legge. Nello specifico:
– Il primo motivo mirava a una rivalutazione delle prove, compito che esula dalle competenze della Corte.
– Il secondo motivo era una mera riproposizione di questioni già decise.
– Il terzo e il quarto motivo erano aspecifici, in quanto non si confrontavano con le precise e logiche argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione deve individuare vizi di legittimità concreti e non può trasformarsi in un pretesto per ottenere un terzo grado di giudizio sul merito della causa.
Conclusioni
La decisione in esame si conclude con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Questo esito serve da monito sulla necessità di redigere ricorsi che rispettino rigorosamente i limiti del giudizio di legittimità. Contestare una sentenza di condanna davanti alla Cassazione richiede l’individuazione di specifici errori di diritto o vizi di motivazione, e non una generica richiesta di riconsiderare i fatti. In caso contrario, il risultato non potrà che essere una declaratoria di ricorso inammissibile.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un giudizio di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le fonti di prova o proporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella stabilita dai giudici dei gradi precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge.
Cosa succede se i motivi di un ricorso sono generici o una ripetizione di argomenti già discussi?
Se i motivi sono generici, non specifici, o si limitano a ripetere argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, il ricorso viene dichiarato inammissibile. È necessario confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza che si impugna.
Per ottenere le attenuanti generiche, è sufficiente chiederle?
No, non è sufficiente. La parte che richiede l’applicazione delle attenuanti generiche ha l’onere di dedurre specificamente elementi di segno positivo che attestino la meritevolezza di una mitigazione della sanzione. In assenza di tali elementi, il giudice può legittimamente negarle.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16573 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a APRICENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo, con il quale si contesta l’affermazione di penale responsabilità, con particolare riguardo alla sussistenza della condotta decettiva, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri d valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito; che, infatti, i giudici territoriali hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento, con argomentazioni sostenute da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 23229 del 12/04/2022, Guercilena, Rv. 283410; n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563 – 02; n. 39698 del 13/09/2019, Bicciato, Rv. 277708), nonché esenti da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
ritenuto che il secondo motivo, in punto di qualificazione giuridica, reitera rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla sentenza impugnata che ha correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all’art. 640 cod. pen., congruamente vagliando e disattendendo le doglianze difensive al riguardo (si veda pag. 6);
osservato che il terzo motivo, con il quale si censura la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 99, secondo comma, cod. pen., è connotato da aspecificità in quanto il ricorrente non si confronta con le argomentazioni reiettive della Corte (pagg. 6 e 7), che ha ampiamente chiarito come la biografia criminale del prevenuto in rapporto all’illecito a giudizio dimostri continuità criminosa e ingravescente pericolosità;
considerato che l’ultima censura, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondata in quanto, ai fini dell’applicazione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., si richiede la sussistenza di elementi di segno positivo, che la parte interessata ha l’onere di dedurre specificamente, sicchè, nella specie, legittimamente la Corte territoriale ha fondato il diniego sull’assenza di circostanze attestanti la meritevolezza dell’invocata mitigazione sanzionatoria (pagg. 7 e 8);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente