Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28975 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28975 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME, ritenuto che le doglianze difensive tendono ad invocare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti mediante crite valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sinda di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e deci travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti;
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano l persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la st illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una different comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragio in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
che, inoltre, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilit non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a que compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica dell pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparat argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata);
ritenuto che anche il secondo motivo, che censura il riconoscimento dell’aggravante della minorata difesa è manifestamente infondato in quanto, contrariamente a quanto dedotto, la Corte di appello ha offerta una persuasiv motivazione in ordine alla sussistenza rilevando come la condotta si foss consumata profittando delle condizioni oggettive e soggettive che caratterizzavano la consegna del cibo (pag. 7 della sentenza impugnata)
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, il 28 maggio 2024.