Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28733 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28733 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 04/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che nella sentenza impugnata non sussista alcuna violazione di legge né siano ravvisabili i vizi motivazionali, peraltro cumulativamente denunciati, in contrasto con quanto di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, non mass. sul punto);
osservato che il ricorrente ha reiterato le doglianze in tema di sussistenza del dolo di truffa già proposte con l’appello e disattese dalla Corte territoriale con ampie e puntuali argomentazioni (pag. 6), con le quali la difesa non si è confrontata, incorrendo così nel vizio di genericità dell’impugnazione;
rilevato che nel contennpo il ricorrente ha denunciato un “travisamento dei fatti”, vale a dire una supposta erronea valutazione delle prove: è però preclusa a questa Corte la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (cfr., ad es., Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/06/2024.