Ricorso Inammissibile: Quando la Discrezionalità del Giudice è Insindacabile
La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito i confini del proprio giudizio, sottolineando come le valutazioni di merito del giudice non possano essere messe in discussione se adeguatamente motivate. Con l’ordinanza n. 7521 del 2024, i giudici hanno dichiarato un ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti cruciali sui limiti del sindacato di legittimità riguardo la concessione di attenuanti, il riconoscimento della recidiva e la determinazione della pena. Questa decisione serve come un importante promemoria del ruolo della Cassazione quale giudice della legge, non del fatto.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari. L’appellante contestava la decisione dei giudici di secondo grado su tre punti specifici: il mancato riconoscimento di un’attenuante, la valutazione della sua recidiva e l’entità del trattamento sanzionatorio applicato, ritenuto eccessivo.
I Motivi del Ricorso e la Dichiarazione di ricorso inammissibile
Il ricorrente ha fondato la sua impugnazione su tre distinti motivi, ciascuno dei quali mirava a contestare un aspetto della valutazione discrezionale operata dalla Corte territoriale:
1. Mancato Riconoscimento dell’Attenuante
L’imputato lamentava la mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, del codice penale, relativa al danno di speciale tenuità. Sosteneva che i giudici di merito avessero errato nel valutare l’entità del pregiudizio causato.
2. Erroneo Riconoscimento della Recidiva
Un secondo motivo di doglianza riguardava il riconoscimento della recidiva, che secondo la difesa non avrebbe dovuto essere applicata nel caso di specie.
3. Eccessività della Pena
Infine, il ricorrente criticava la quantificazione della pena, inclusi gli aumenti per la continuazione tra i reati, giudicandola sproporzionata e frutto di un errato esercizio del potere sanzionatorio da parte del giudice.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto tutti e tre i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni della decisione si concentrano su un unico, fondamentale principio: la discrezionalità del giudice di merito. Analizziamo punto per punto il ragionamento della Corte.
Per quanto riguarda l’attenuante, i giudici hanno chiarito che la valutazione sulla speciale tenuità del danno rientra pienamente nell’esercizio del potere discrezionale del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al controllo della Cassazione, a meno che l’argomentazione a sostegno della decisione non sia viziata da palesi illogicità o errori giuridici, cosa che nel caso specifico non è avvenuta.
Anche il secondo motivo sulla recidiva è stato ritenuto infondato. La Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva ampiamente e correttamente esplicitato, con argomenti logici e giuridici, le ragioni che la portavano a confermare il riconoscimento della recidiva. Pertanto, la censura era priva di concreta specificità.
Infine, sul trattamento sanzionatorio, la Cassazione ha ribadito che la graduazione della pena è una delle massime espressioni della discrezionalità del giudice. Non può costituire oggetto di ricorso laddove la determinazione sia sorretta da una motivazione sufficiente e non sia frutto di mero arbitrio. Nel caso in esame, il riferimento ai criteri dell’art. 133 c.p. e l’uso di espressioni come “pena congrua” sono stati considerati sufficienti a giustificare una pena inferiore alla media edittale, senza necessità di una motivazione più dettagliata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale pacifico: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo scopo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Le scelte discrezionali del giudice di merito, se supportate da una motivazione coerente e non manifestamente illogica, sono definitive. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso basato esclusivamente sulla contestazione di tali valutazioni, senza evidenziare un vizio di legittimità, è destinato a essere dichiarato ricorso inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento di un’attenuante?
No, non è possibile se la decisione del giudice di merito si basa su una valutazione discrezionale sorretta da una motivazione logica e priva di vizi giuridici. La valutazione del pregiudizio, ad esempio, è un’attività che rientra nel potere del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
La determinazione della pena da parte del giudice può essere oggetto di ricorso in Cassazione?
Generalmente no. La graduazione della pena è un’espressione della discrezionalità del giudice e non può essere contestata in Cassazione, a meno che la decisione non sia palesemente arbitraria, illogica o non sia stata minimamente motivata.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7521 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. p non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità del gi di merito, le statuizioni relative alla valutazione complessiva del pregiudizio s dalla persona offesa sfuggono al sindacato di legittimità ove l’argomentazio posta a sostegno della decisione sulla non speciale tenuità del danno sia immun da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salarnone, Rv. 265685 come avvenuto nella specie (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7);
ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura il riconoscimento della recidiva contestata, è privo di concreta specificità e comunque manifestament infondato in quanto la Corte territoriale ha ampiamente esplicitato, con corr argomenti logici e giuridici, le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 7);
osservato che l’ultimo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, inerendo alla discrezionalità del merito, la graduazione d pena, anche in relazione agli aumenti per i reati in continuazione, non p costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazio sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio ragionamento illogico;
che, nella specie, l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. r decisivi ovvero attraverso espressioni del tipo “pena corgrua” o “congru aumento”, non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda pag.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.